In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta contestata al lavoratore nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti - di natura oggettiva e soggettiva - della fattispecie, mentre la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri a cui fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c.
In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità tra fatto contestato e recesso è necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia tale da scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere che la prosecuzione del rapporto possa costituire un pregiudizio per gli scopi aziendali. In particolare, il Giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore anche alla luce del disvalore ambientale che la stessa possa assumere quando - in virtù della posizione professionale rivestita dal lavoratore - possa assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà.

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 10 agosto 2021, n. 22592

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