Premessa
Come stipulare una convenzione per l’uso dei locali scolastici con un’associazione o un ente no profit per lo svolgimento di attività in orario extrascolastico richiede sicuramente una conoscenza solida di alcuni istituti giuridici alla base del regolamento di contabilità delle scuole (D.I. del 28 agosto 2019, n.129) e del testo unico n. 297 del 1994 nonché dimestichezza nelle procedure negoziali tra scuola e soggetti privati, in particolare riguardo al ruolo svolto dal dirigente scolastico nel doversi attenere ai criteri determinati dalla convenzione con l’ente comunale e dai criteri stabiliti consiglio d’istituto. In questa sede sono illustrati i dettagli della concessione in uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico ad associazioni che svolgono quelle attività – imprescindibilmente – compatibili con le finalità, educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.
Si tratta di una facoltà dell’istituzione scolastica non ancora del tutto metabolizzata dal dirigente scolastico, considerando soprattutto che tale procedura conosce un parallelo iter per addivenire al medesimo risultato contemplato dal testo unico n. 297/1994 in cui il soggetto promotore dell’iniziativa è fondamentalmente l’ente locale proprietario dell’edificio scolastico, che ha la facoltà di tale disposizione salvo l’autorizzazione del dirigente scolastico. L’ampliamento dei poteri negoziali in capo al dirigente scolastico successivamente al D.I. n. 129 del 2018 comprende quindi, tra le novità, anche la facoltà dispositiva dell’edificio per lo svolgimento di attività eventuali, pur sempre riconducibili alle finalità educative e formative del medesimo.
Si possono stipulare convenzioni quando si intendano regolamentare rapporti tra Enti che implichino una certa complessità (ove cioè non si ritengano sufficienti accordi o regolamenti), quando ci si avvalga di forniture di servizi da enti non economici (ONLUS, Cooperative a fini sociali), quando si intenda disciplinare rapporti con privati per progetti integrati di istruzione, studio, formazione e ricerca.In questa sede pertanto ci occuperemo nel dettaglio della convenzione premeditata e stabilita dall’istituzione scolastica su impulso del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 38 del regolamento di contabilità.
La disciplina di tale pattuizione, che prende il nome di “concessione contratto”, richiede come vedremo “a monte” una convenzione tra l’istituto scolastico e l’ente locale proprietario dell’edificio, quindi o il comune o la provincia.
Normativa di riferimento
L’art. 38 del regolamento di contabilità di cui al D.I. n.129/2018 prevede la possibilità di conce¬dere a terzi l’uso temporaneo e precario dei locali scolastici forniti dall’ente locale nel rispetto della disciplina stabilita con deliberazione del Consiglio d’istituto (ai sensi dell’art. 45, c. 2, lett. d) del medesimo decreto), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
Il secondo comma del medesimo articolo ricorda che la concessione in uso dei locali scolastici può avvenire anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015. Tale ultima disposizione, tra l’altro, delinea chiaramente il collocamento e le finalità dell’istituto giuridico della convenzione stipulata con terzi, secondo cui le istituzioni scolastiche, secondo il regolamento di contabilità, e gli enti locali, in base a quanto previsto dal testo unico n. 297 del 1994, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
Infine i commi 3 e 4 disciplinano rispettivamente il contenuto della convenzione e la ripartizione della responsabilità civile. Per cui il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l’obbligo di sostenere le spese connesse all’utilizzo dei locali. Quindi il comma 4 per cui, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell’edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
Occorre poi menzionare certamente l’art. 7 del DPR n. 275/1999 secondo cui al comma 8 “le scuole, sia singolarmente, sia collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici progetti” e successivamente al comma 9 prevede che “le scuole anche al di fuori degli accordi di rete, possono “promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più, scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati negli uffici di segreteria delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione e estrarne copia”.
La convenzione con l’ente locale (art. 15 della legge 241/1990)
Le convenzioni sono formule pattizie a contenuto collaborativo che è possibile assimilare, sotto il profilo della natura giuridica, agli accordi di cui all’art.15 della legge n.241/90, in cui è prevista, in via generale, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di “potere concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
Agli accordi previsti dall’art.15 della legge n.241/1990, per espressa previsione della stessa norma, si applicano, in quanto applicabili, come sopra ricordato, le regole stabilite nell’art.11 della legge n.241/1990, commi 2,3,e 5, vale a dire che devono essere stipulati per atto scritto, a pena di nullità; ad essi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto com-patibili; sono soggetti ai medesimi controlli previsti per gli atti amministrativi; le controversie sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ciò significa che l’attività amministrativa che gli enti hanno disciplinato mediante l’accordo diventa dovuta cioè obbligatoria, sia nei contenuti, sia nei tempi. L’accordo una volta approvato è depositato presso la segreteria della scuola ove gli interessati pos¬sono prenderne visione ed estrarne copia.
L’accordo di rete tra più scuole (art. 7 DPR 275/1999)
La normativa precedentemente delineata ricorda che le scuole oltre che singolarmente possono costituire gli accordi di rete tra di loro, ovvero con le università statali e private, enti, associazioni o agen¬zie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. Si comprende bene come la collaborazione sinergica con altri istituti di istruzione (altre scuole, istituzioni universitarie ed enti locali) può rappresentare in molti casi la soluzione più agevole per superare difficoltà che risultano, invece, più gravose per la singola scuola. In particolare, le esigenze di collaborazione possono rendersi imprescindibili per evitare duplicazio¬ni di attività e procedimenti amministrativi o per conseguire risultati ottimali a livello di efficacia ed efficienza, riducendo l’incidenza dei costi e potenziando la condivisione di know how.
La concessione con l’ente privato (art. 38 D.I. n.129/2018)
Vediamo dunque più nel dettaglio il contenuto del rapporto negoziale tra la singola scuola e i privati. La peculiarità – ma anche convenienza – dello strumento convenzionale risiede certamente nella maggiore adattabilità e flessibilità alle esigenze dell’amministrazione, che per la natura complessa del contenuto, racchiude in sé più formule contrattuali quali ad esempio la custodia e la concessione dei locali dell’edificio scolastico.
Quanto alla natura giuridica della convenzione quindi va osservato che, a prescindere dalla natura delle parti stipulanti e dall’oggetto della contrattazione che non possono che ritenersi pubblici, per i restanti suoi requisiti, essa si delinea come contratto disciplinato dalle regole del diritto civile. Tuttavia la scuola nel disporre la concessione dell’edificio deve tenere conto che il proprietario, l’ente locale, richiede il rispetto di determinate condizioni che sono state già stabilite con l’accordo già menzionato. Come già ricordato nel compendio normativo in precedenza, oltre alle condizioni convenzionali stabilite con l’Ente locale è richiesto anche il rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, ai sensi dell’art. 45, c. 2 lett. d) del D.I. n. 129/2018.
Stante il carattere facoltativo della convenzione, così come delineato dai commi 8 e 9 dell’art. 7 del DPR n. 275/1999, si comprende come non è richiesta la stipulazione di convenzioni particolarmente complesse da un punto di vista contenutistico. Ad ogni modo, si ritiene opportuno vagliare il contenuto obbligatorio dello schema della concessione, al cui interno deve essere ricompreso:
1.Titolo. inteso come indicazione sintetica dell’oggetto della convenzione.
2.Numero progressivo. del registro dei contratti della scuola.
3.Dati dei contraenti. Denominazione/ragione sociale/nome e cognome. Sede, Partita IVA e/o Codice Fiscale, Dati anagrafici dei legali rappresentanti firmatari della convenzione.
4.Premessa. Riferimenti alle norme, ai regolamenti interni, al PTOF e alle deliberazioni degli organi collegia¬li sia dell’istituzione scolastica che degli Enti partner;
indicazione delle motivazioni, condizioni, presupposti e obiettivi della convenzione.
5.Contenuto.Esposto in articoli dai quali risultino chiari: l’oggetto, lo scopo e la definizione delle obbli¬gazioni di tutte le parti che intervengono nella convenzione. Devono cioè essere definiti gli aspetti generali, le responsabilità, le modalità di attuazione, i costi o rimborsi, i tempi e i luoghi, il rispetto alle norme sulla sicurezza, le coperture assicurative. La durata deve essere limitata nel tempo, e a tal proposito la dottrina esclude la possibilità di stipulare con¬venzioni a tempo indeterminato, che priverebbero l’ente della possibilità di valutare con cadenza periodica i risultati conseguiti.
6.Contenuto addizionale. Possibili contenuti delle convenzioni possono essere:utilizzo locali della scuola per attività varie;attività di tirocinio;accordi di rete tra scuole e tra scuole e poli territoriali;accordi di sponsorizzazione;finanziamenti borse di studio;servizi integrati con il comune;attività di studio e ricerca con le Università;accordi con le Aziende Sanitarie Locali aventi per oggetto l’educazione alla salute e/o l’integra¬zione degli alunni con handicap.
7. Forma. Per addivenire alla stipula della convenzione da parte del legale rappresentante dell’ente contraente è necessario che lo schema di convenzione sia sottoposto ad apposita delibera di approvazione da parte del Consiglio d’istituto, il quale esprime la volontà dell’ente di aderire in quei termini all’ac¬cordo. In quella medesima sede dovendosi approvare anche la parte dello schema di convenzione concernente i rapporti finanziari, può rendersi necessaria l’adozione di apposite delibere per il ricorso a mezzi di finanziamento necessari a coprire i costi scaturenti dalla convenzione.
L’accordo deve essere redatto a pena di nullità per iscritto. La legge non richiede obbligatoriamente la forma pubblica per la validità dell’accordo (art.15 legge n.241/90). Tuttavia, non è escluso il ricorso alla forma pubblica qualora si volesse dare data certa alla data di stipula dell’accordo.
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