Tutte le cause di esclusione previste dal precedente Codice a carico degli operatori economici che abbiano riportato una condanna definitiva per uno fra i reati specificamente indicati sono state confermate.
Costituisce inoltre causa di esclusione automatica la sussistenza di ragioni di decadenza, sospensione o divieto riconducibili a misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa. Questa clausola però non opera ove l’impresa sia stata ammessa a controllo giudiziario ex art. 34-bis del D.Lgs. 159/2011.
In generale l’esclusione non si applica nei casi di depenalizzazione del reato, riabilitazione, estinzione della pena o del reato, revoca della condanna. Nel caso di società viene inoltre previsto che qualora il socio sia una persona giuridica l’esclusione opera se i presupposti si siano verificati a carico degli amministratori.








