Con riferimento al personale docente, l’art. 7 del OM 112/2022, che va letto unitamente all’art. 6, prevede due cause di esclusione: l’assenza di un titolo di accesso o la presenza di dichiarazio­ni mendaci (relative ai requisiti di ammissione ed all’assenza di condizioni ostative, che vengo­no autocertificati nella domanda di inserimento in graduatoria).
Similmente, con riferimento al personale ATA, l’art. 7 del DM 50/2021 prevede che sia di­sposta l’esclusione dalla graduatoria degli aspi­ranti che risultino privi dei requisiti di accesso o di ammissione, come di coloro che abbiano reso dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.
Tra i requisiti che precludono l’ammissione in graduatoria dei docenti vi sono una serie di reati, elencati nel D.Lgs. 235/2012. Per il personale ATA, l’art. 3 del DM 50/2021 usa un’espressione diversa («reati che costitui­scono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione» nonché i reati indi­cati nell’art. 25-bis del DPR 313/2002): per l’in­dividuazione dei reati di cui alla prima parte del­la norma occorre fare riferimento all’art. 29 ed all’art. 32 quinquies c.p. La fase volta alla rideterminazione del pun­teggio e la conseguente posizione in graduato­ria deriva dall’obbligo di rispettare la previsione contenuta nei decreti ministeriali che procedi­mentalizzano l’attività dirigenziale di diritto pri­vato.
Quindi Cassazione n. 4057 del 2021 aveva avuto modo di stabilire che «la regola che impone l’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all’esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando si riflette necessariamente sulla validità del negozio, perchè individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente». A corroborare questa conclusione soccorro­no, peraltro, le norme dei contratti collettivi di lavoro: l’art. 25, co. 5, e l’art. 44, co. 7, del CCNL 2007, come l’art. 41, co. 1, del CCNL 2018, pre­vedono, infatti, che siano causa di risoluzione dei contratti di lavoro l’annullamento della pro­cedura di reclutamento o l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta ap­provazione di nuove graduatorie.
Occorre infine precisare che, sebbene dal te­nore letterale del DM e dell’OM citati sembre­rebbe che di fronte a qualunque dichiarazione non corrispondente al vero si debba procedere all’esclusione dalla graduatoria, la giurispruden­za ha svolto un ragionamento diverso, parten­do dall’esame dell’art. 75 DPR 445/2000, il quale prevede che «il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere». Pertanto solo quando la dichiarazione infe­dele riguarda la presenza di un reato ostativo alla costituzione del rapporto o un requisito di ammissione, e quindi laddove l’impiego risulti conseguito grazie ad esso, opererà la decadenza. Invece, nei casi di mendaci dichiarazioni inido­nee a determinare di per sé la nullità del con­tratto, esse assumeranno una valenza sul piano della responsabilità disciplinare, posto che l’art. 55-quater, lett. d), del D.Lgs. 165/2001 prevede il licenziamento disciplinare nel caso di «falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavo­ro ovvero di progressioni di carriera».

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account