Chi nomina la commissione di gara nei procedimenti ad avedenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi?
RISPOSTA
Secondo l’art. 77, comma 12, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Nelle Istituzioni Scolastiche spetta al Dirigente scolastico nominare la commissione, con proprio atto formale nel quale vanno indicati il termine delle operazioni e gli eventuali compensi previsti per i commissari esterni, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in modo da garantire trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. Per cui fino all’applicazione del decreto correttivo la commissione continua ad essere nominata dal dirigente anche se solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e, pertanto, non all’inizio dell’anno come per la commissione acquisti.
Assolutamente illegittimo far svolgere tale funzione alla Giunta Esecutiva ai sensi del “vecchio” regolamento di Contabilità









