DOMANDA

Il vecchio D.I. 44/2001 all'art 36 descriveva una sorta di procedura da seguire in caso di collaudo o regolare fornitura, ma essendo stato abrogato dal 129/2018 tale procedura non dovrebbe essere piu' valida. Il DI 129/2018 mi sembra che nulla dica in materia di collaudo o regolare fornitura. Quindi le mie domande sono:

1) Permane ancora la certificazione di regolare fornitura per acquisti di facile consumo?

2) Da chi deve essere firmato il certificato di regolare fornitura? 

3) A quale normativa si deve  fare riferimento (DLgs 50/2016)?

4) La firma deve essere digitale come per gli ordini?

RISPOSTA

IL nuovo regolamento di contabilità d.i. 129 del 28/8/2018 non riporta più l’art. 36 Collaudo dei beni previsto dal d.i. 44/2001; lasciando qualche dubbio sulla sua completa abrogazione in quanto l’art. 17 (Mandati di pagamento) del DI 129/2018 continua a prescrivere che alle fatture “… è, inoltre, allegato il verbale di collaudo”.

Insieme al collaudo scompare anche la certificazione della regolarità del lavoro e delle forniture, ma sempre l’art. 17 (Mandati di pagamento) del DI 129/2018 continua a prescrivere che “il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi”.

Vediamo cosa dice la normativa in merito. I principi generali del codice civile sono previsti dall’art. 1662, comma 1, Codice Civile: “il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori” e l'art. 1519 ter Codice civile “Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”. Quest’ultimo articolo è stato abrogato dall'art. 146, comma 1 lett. s) d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, tuttavia l’articolo 129 del codice del consumo rubricato “conformità al contratto” ci dice quali sono gli obblighi del venditore e recita testualmente: “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che beni di consumo siano conforme al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

  1. sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.
  2. sono conformi alla descrizione fatta dal venditore possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione un modello.
  3. presentano la qualità delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatti al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura.
  4. sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Per le pubbliche amministrazioni l’art. 102 del d.lgs 50/2016 (codice dei contratti), co. 1: “il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto” Come stabilito dall’articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016: I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”. Anche il certificato di regolare esecuzione è regolato e previsto dallo stesso articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed è applicabile, soltanto in alcuni casi, come atto sostitutivo del collaudo.

Per cui la norma prevede in caso di lavori: CERTIFICATO DI COLLAUDO

In caso di servizi e le forniture: VERIFICA DI CONFORMITÀ

Entrambi, tuttavia, possono essere sostituiti dal Certificato di regolare esecuzione (che è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto).

Per cui, a differenza del collaudo che noi facciamo nelle istituzioni scolastiche, il collaudo è lo strumento attraverso il quale la stazione appaltante accerta che l’opera sia stata eseguita in conformità ai patti contrattuali e alla regola dell’arte. Alle disposizioni preliminari ed al meccanismo procedurale di detto accertamento era dedicato l’intero Titolo XII del Reg. 554/99. Nel successivo Reg. 207/2010 l’argomento è invece trattato dall’articolo 215 all’art. 238 del Titolo X.

Il comma 8 dell’art. 102 del nuovo codice DLgs 50/2016 prevede i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possano essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2.

L’articolo è stato modificato dal decreto correttivo (d.lgs 56/2017) del nuovo codice appalti. Col correttivo viene introdotta la soglia entro cui si può sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, ponendo così rimedio al vuoto normativo che si sarebbe inevitabilmente configurato sino all’emanazione del decreto del MIT. IL decreto correttivo prevede che, fino all’adozione del summenzionato decreto, il certificato di collaudo sia sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo fino a 500.000 euro e per servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro è invece facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

In questi casi il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Con l’art. 102 comma 3 del DLgs 50/2016 viene poi confermato che “il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori” salvo la possibilità di estendere a 12 mesi detto termine in casi di particolare complessità dell’opera individuati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il decreto correttivo ha introdotto nel codice il nuovo ambito entro il quale è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione prevedendo le seguenti fattispecie:

  • per i contratti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per le forniture e servizi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione (rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento);
  • per i contratti di lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, solo nei casi che saranno individuati dal decreto sul collaudo ancora da emanare, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Come nel caso del collaudo, le finalità del certificato di regolare esecuzione restano:

  • verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto;
  • rispondenza dei lavori eseguiti rispetto alla tempistica contrattuale;
  • congruenza della contabilità con le liquidazioni effettuate;
  • conformità delle lavorazioni eseguite con la normativa;
  • esiti delle prove, verifiche e controlli di qualità dei materiali e delle lavorazioni.
  • verifica della corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Per quanto riguarda i tempi di emissione, l’articolo 102, comma 3 del d.lgs. 50/2016, stabilisce che il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori o dei servizi e forniture.

Per i lavori e per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa (articolo 15, comma 3 del d.M. 49/2018).

Per concludere nelle II.SS. a norma dell’Art. 17 comma 3 del D.I. 129/2018 e della normativa in materia di appalti in fase di liquidazione delle fatture riguardanti l’acquisto di beni o servizi, il DSGA deve provvedere, a sua firma, alla redazione del certificato di regolare esecuzione delle forniture e/o servizi anche apponendo un visto sulle fatture di spesa.

Viceversa nel caso di acquisto di beni e servizi soggetti ad essere inventariati va allegato un verbale di collaudo del bene.

Per cui, se pur impropriamente usato il termine collaudo dei beni, nelle II.SS. al momento dell’iscrizione dei beni nel registro degli inventari va redatto il verbale di collaudo che:

  • dovrà essere redatto dal DSGA contestualmente alla consegna e/o installazione del bene, in contraddittorio con la Ditta fornitrice;
  • per tipologie merceologiche particolari con specifiche caratteristiche tecniche, potrà essere nominata una Commissione ad hoc da individuare fra il personale competente in materia;
  • ai fini della garanzia dei profili di responsabilità del consegnatario, la redazione del verbale di collaudo, ove necessario, e la registrazione del bene in inventario devono essere eseguiti tempestivamente.