Qual è la ratio della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari?

RISPOSTA

II Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni:

  • anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
  • rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche. La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.

Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?

RISPOSTA

La normativa è contenuta nei seguenti articoli:

nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;

2) nell’articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;

3) nell’articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

E’ sempre necessario che siano presenti tutti i commissari di gara?

RISPOSTA

La commissione di gara è tenuta ad operare sempre con il plenum dei suoi componenti quando esprime attività valutative e decisorie.

La mancata pubblicità delle sedute di gara rileva sempre come vizio della procedura, senza che occorra dimostrare una effettiva lesione della par condicio tra i concorrenti.

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara può stabilire criteri e punteggi successivamente alla pubblicazione del bando di gara, o dell’invio delle lettere d’invito ad offrire?

RISPOSTA

In caso di affidamento con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è possibile che la commissione giudicatrice possa stabilire criteri e punteggi. L’art. 83 del Codice dei contratti pubblici prescrive che tutti i criteri di valutazione dell'offerta (criteri generali, sub-criteri e criteri motivazionali), nonché i relativi punteggi, siano stabiliti fin dalla formulazione del bando di gara, con conseguente esclusione di spazi integrativi, di specificazione o di articolazione degli stessi in capo alla commissione di gara.

Come deve avvenire l’apertura delle buste da parte della commissione?

RISPOSTA

La valutazione delle offerte tecniche deve avvenire in una o più sedute riservate e quindi al riparo da possibili condizionamenti.

La Commissione di gara apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

La Commissione di gara dopo l'apertura dei plichi deve dare conto dei successivi accadimenti nel verbale di gara.

Le offerte economiche devono essere aperte solo dopo la valutazione della documentazione tecnico-amministrativa, a seguito della quale, se non presentano i requisiti indicati nel bando/capitolato, vanno escluse e mantenute nella busta chiusa nel rispetto del principio di segretezza.