L'utilizzo di un congedo familiare ex art. 4 L. 53/2000 per lo svolgimento di altra attività lavorati­va si pone in violazione della specifica previsione di legge oltre che dei fondamentali doveri di lealtà e fe­deltà scaturenti dal rapporto di lavoro, configurando un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto idoneo ad integrare la sussistenza di una giu­sta causa di licenziamento.

La fattispecie in esame riguarda il licen­ziamento per giusta causa intimato a cagione dello svolgimento, da parte del lavoratore, durante la fruizio­ne del periodo di congedo ex art. 4 L. 53/2000 di altra attività lavorativa.

Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte nel rigettare (dopo averne evidenziato l'inammissibili­tà) tutti i motivi, afferma il principio di cui alla massima, già ribadito in precedenti analoghi (Cass. 16 giugno 2008, n. 16207), sottolineando l'ininfluenza della sussistenza o meno di un danno patrimo­niale, rilevando, invece, la condotta contraria alla buo­na fede nei confronti del datore di lavoro, che si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta una lesione dell'affidamento da lui riposto nel medesimo (Cass. 16 giugno 2008, n. 16207).

Correttamente, secondo la Corte, i giudici del gravame hanno considerato: a) la gravita oggettiva del­la condotta per avere il lavoratore utilizzato il congedo riconosciuto per "gravi e documentati motivi familiari" per scopi ad esso estranei e, per di più, espressamente vietati dalla medesima norma, che impedisce al dipen­dente, durante tale periodo, lo svolgimento di qualsivo­glia tipo di attività lavorativa; b) l'elemento soggettivo della frode; c) il pregiudizio di carattere organizzativo arrecato alla parte datoriale.

Sempre aderendo a principi consolidati, la Cassazione ribadisce la legittimità dell'utilizzo delle agenzie investigative in funzione di verifica di atti illeciti del lavora­tore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione (Cass. 7 giugno 2003, n. 9167), effettuabili anche in presenza del solo sospetto che vi siano compor­tamenti illeciti in corso di esecuzione (Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590). Interessante la precisazione compiuta in sentenza circa l'omogeneità della fattispecie in esame con quella dell'illecito utilizzo dei permessi ex art. 33 L.104/92, su cui si rinvengono copiosi precedenti giuri­sprudenziali che hanno riconosciuto la liceità del con­trollo (Cass. 8 gennaio 2014 n. 4984), essendo entrambe le situazioni accomunate dall'essere l'intervento delle agenzie esercitato in fase di sospensione dell'obbligazione principale di esecuzione della prestazione.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 20 marzo 2018, n. 6893