La normativa
L’art. 485 del decreto legislativo 297 del 1994 prevede che al personale della scuola, immesso in ruolo sino all’anno scolastico 2022/2023 il servizio non di ruolo sia riconosciuto per i primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo ai fini giuridici ed economici ed il rimanente 1/3 della parte eccedente i primi 4 anni ai soli fini economici.
L’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988 prevede che il servizio non di ruolo riconosciuto ai soli fini economici sia sommato alla restante anzianità al compimento di:
16 anni di anzianità utile ai fini giuridici ed economici per i docenti laureati delle scuole secondarie di 2° grado;
18 anni di anzianità utile ai fini giuridici ed economici per tutti gli altri docenti e per i DSGA
20 anni di anzianità utile ai fini giuridici ed economici per gli Assistenti amministrativi ed o Collaboratori scolastici.
Si precisa che le predette anzianità si calcolano sommando i periodi di servizio di ruolo ai periodi di servizio non di ruolo riconosciuti ai soli fini economici.
N.B. Per tutto il personale immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024 il servizio non di ruolo viene riconosciuto per i periodi effettivamente prestati e tutto ai fini giuridici ed economici per cui non sarà più necessario procedere al riallineamento della carriera.
Chi ha diritto al riallineamento della carriera?
Al riallineamento della carriera hanno diritto tutti i docenti ed il personale ATA che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- Che abbiano più di 4 anni di servizio non di ruolo riconosciuti;
- Che abbiano l’anzianità utile ai fini giuridici ed economici prevista dall’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988;
- Che non abbiano avuto l’inquadramento nel ruolo attuale mediante il meccanismo della temporizzazione (vedi personale proveniente dagli enti locali; DSGA inquadrati in detto profilo dal 01/09/2000 ed alcune situazioni da verificare nei casi di passaggio di ruolo del personale ATA e docenti dalle scuole primarie alle scuole secondarie di 1° e 2° grado);
- Che abbiano ottenuto il riconoscimento dei servizi non di ruolo successivamente alla data del 31/12/1995 (docenti immessi in ruolo sino all’anno scolastico 1994/1995 e personale ATA immesso in ruolo sino all’anno scolastico 1995/1996).
Quando si procede al riallineamento della carriera?
Per non incorrere nella prescrizione quinquennale degli assegni, e quindi far perdere al personale parte dei benefici economici spettanti per effetto del riallineamento della carriera conseguente al recupero dei servizi non di ruolo riconosciuti ai soli fini economici è necessario che la scuola emetta un decreto di definizione della carriera.
Per l’emissione del predetto decreto non è necessaria una domanda da parte del personale, la scuola deve procedere d’ufficio ma, qualora la scuola non provveda entro 5 anni dalla maturazione del diritto, l’interessato, per non incorrere nella prescrizione quinquennale degli assegni, deve presentare un atto interruttivo della prescrizione.
Il provvedimento in questione va emesso possibilmente nell’anno in cui il recupero dei servizi non di ruolo riconosciuti ai soli fini economici anticipa il passaggio dalla posizione stipendiale di anni 15 alla posizione stipendiale di anni 21.
Esempio
Docente laureato degli istituti d’istruzione secondaria di 2° grado
Dal 01/09/2015 anzianità di anni 16 ai fini giuridici ed economici anni 3 ai soli fini economici = anni 19
Dal 01/09/2017 passaggio alla posizione stipendiale di anni 21 – occorre emettere il decreto di riallineamento della carriera nel corso dell’anno 2017 o entro 5 anni dal 01/09/2017
Tutti gli altri docenti ed i DSGA
Dal 01/09/2017 anzianità di anni 18 ai fini giuridici ed economici anni 3 ai soli fini economici = anni 21
Dal 01/09/2017 passaggio alla posizione stipendiale di anni 21 – occorre emettere il decreto di riallineamento della carriera nel corso dell’anno 2017 o entro 5 anni dal 01/09/2017
Assistenti e Collaboratori
Dal 01/09/2019 anzianità di anni 20 ai fini giuridici ed economici anni 3 ai soli fini economici = anni 23
Dal 01/09/2019 passaggio alla posizione stipendiale di anni 21con un’anzianità residua di anni 2 utile per il passaggio alla successiva posizione stipendiale – occorre emettere il decreto di riallineamento della carriera nel corso dell’anno 2019 o entro 5 anni dal 01/09/2019.
Come si procede al riallineamento della carriera?
Di PETRUCCI CIASCHINI continua sulla rivista Amministrare la scuola n.3 2026








