DOMANDA

Un ATA è assente ininterrottamente da circa 3 mesi  per grave patologia. Precedentemente aveva usufruito di periodi di assenza non continuativa, ma sempre per grave patologia.

 I periodi vengono prorogati con regolari certificati medici attestanti la "patologia grave che necessita di terapie salvavita" che il dipendente deve effettuare.
La scuola è in possesso di una certificazione medica dell'asl  di riferimento che attribuisce al dipendente il beneficio del congedo l. 104 invalidita temporanea 100% fino a febbraio 2020.
Si chiede se l'Amministrazione scolastica abbia l'obbligo di richiedere la visita presso la Commissione Medica regionale per accertare l'inidoneità (temporanea???) del dipendente o se vi sia altra una procedura da attivare. Si ringrazia anticipatamente

 Risposta

 L’Accertamento Medico (AM) presso la Commissione medica di verifica nasce come strumento atto esclusivamente a tutelare la salute del lavoratore.

Può essere richiesto dal lavoratore stesso (AmR) o dal dirigente scolastico. In questa seconda formulazione è definito ACCERTAMENTO MEDICO d’Ufficio (AMU) ed è giustificato dall’incombenza che grava sul dirigente di tutelare la salute del lavoratore.

Il dirigente scolastico deve sempre (sia per AMR, sia per AMU) redigere per la CMV una relazione sul lavoratore. Questi potrà chiederne copia attraverso l’accesso agli atti solamente a visita collegiale ultimata e giudizio medico-legale espresso.

Molti sono erroneamente convinti che un AMU non possa essere attuato dal dirigente quando è contrario alla volontà del lavoratore perché risulterebbe essere una vera e propria forma di mobbing. A questo proposito è bene precisare che è lo Statuto dei Lavoratori all’art. 5 a consentire al datore di lavoro questo passaggio. Inoltre, qualora il personale sottoposto ad AMU non si presentasse ingiustificatamente a visita medica collegiale, per due volte consecutive, diviene passibile di licenziamento ai sensi del DPR 171/11. Incomprensioni di questo tipo possono essere superate solo attraverso la formazione prevista dalla legge (art. 37 DL 81/08) in cui il datore di lavoro è tenuto a effettuare nei confronti dei lavoratori circa i loro diritti e doveri in materia di compartecipazione alla tutela della loro salute professionale.

Per cui non è obbligata l’amministrazione a richiedere l’AMU ma ha la possibilità di farlo. Ad avviso di chi scrive non ci sono ulteriori formalità da parte dell’Istituzione scolastica per assenze per grave patologia se non quello di farsi giustificare l’assenza con la consueta documentazione.

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