DOMANDA
Un docente di religione ha maturato il diritto alla ricostruzione della carriera dall''1/9/2013.
Lo stesso ha incarichi per anni completi con orari parziali dall'anno scolastico 2002/03. Non ha mai percepito scatti biennali. Si chiede se ha diritto dall'1/9/2004 all'1/9/2013 agli arretrati avendo i requisiti prescritti (titolo e 180gg. di servizio)?
Risposta
Gli scatti biennali vengono decretati d’ufficio e non dopo aver presentato la domanda.
La Circolare numero 2 del 3 gennaio 2001 che al comma A) così recita: “Ai docenti di religione, che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato.”
C.M. n. 2 prot.n. 1 del 3-1-2001 gli aumenti biennali in godimento sono riassorbiti nelle ricostruzioni di carriera con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.
La ricostruzione di carriera, invece va fatta su domanda dell’interessato che deve essere presentata al dirigente scolastico competente (scuola di servizio del 5° anno) all'emanazione del provvedimento, dal docente di religione interessato entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto, cioè dall'anno scolastico in cui il servizio è reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini più sopra precisati, ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo
La ricostruzione di carriera è possibile solo in presenza di determinati requisiti, in mancanza dei requisiti si applicano gli scatti biennali pari al 2,5 % dello stipendio base.
Qualora il docente di religione al momento della ricostruzione di carriera non ha mai percepito gli scatti biennali bisogna procedere prima al calcolo dei tali aumenti e poi successivamente al calcolo della ricostruzione di carriera.








