DOMANDA

Una docente di scuola dell’infanzia è stata immessa in ruolo con decorrenza 01/09/2018 con riserva GAE. Ha superato l’anno di prova ed ha avuto conferma in ruolo dal 1/9/2019. Il contratto è stato inviato alla competente Ragioneria Territoriale Stato ed è stato vistato. L'ufficio scolastico provinciale annulla il ruolo. A questo punto la scuola procede all'annullamento del ruolo con provvedimento che viene inviato alla Ragioneria territoriale. Inoltre la scuola fa un contratto di conversione in incarico a tempo determinato sino 30/6/2020. Sulla base della normativa vigente i contratti al 30 giugno sono di competenza del MEF che alla scadenza provvede al pagamento delle ferie non godute e all’invio del TFR all’INPS. Il problema sorge poiché sul SIDI non compare il contratto a T.D. per la docente e la scuola non riesce ad inserirlo poiché è di competenza dell’USP. Come si deve procedere? Si deve attendere che l’USP inserisca il contratto? Si ringrazia.

Risposta

Il Miur, attraverso la pubblicazione della nota n. 45988 del 17 ottobre 2018, chiarisce agli Uffici Scolastici Regionali come dar seguito all’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18, ovvero come depennare i diplomati magistrali che ricevono sentenza negativa al ricorso per l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. Vediamo quali sono i punti salienti contenuti all’interno del documento ministeriale. Ecco gli adempimenti degli Uffici Scolastici regionali per il depennamento dei Diplomati magistrali.

- Operare una sollecita ricognizione dei destinatari delle sentenze, attualmente titolari di contratti di lavoro a tempo determinato (supplenti fino al 31 agosto 2019 o fino al 30 giugno 2019), o a tempo indeterminato (con assunzione – condizionata – in ruolo da GAE per effetto di sentenza non definitiva favorevole).
.- Emanare un apposito decreto per la risoluzione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato già stipulati dai docenti destinatari di sentenza di rigetto, procedendo:

a) alla revoca della nomina dei docenti di ruolo abilitati magistrali con conseguente risoluzione, entro e non oltre il termine prescritto di 120 giorni, dei contratti a tempo indeterminato a suo tempo stipulati a seguito di pronunce non definitive e alla contestuale stipula a favore dei medesimi docenti, di un contratto di supplenza al 30 giugno 2019.

b) alla conversione, in ragione delle medesime esigenze di continuità da assicurare nelle classi, del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto 2019) a suo tempo stipulato a seguito di pronunce non definitive, in contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

Vengono altresì confermate (fino alla loro scadenza naturale) le supplenze conferite ai DM fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai docenti diplomati magistrali inseriti nelle GAE e Graduatorie di istituto di II fascia a seguito di sentenza non definitiva, poiché è di tutta evidenza che la clausola risolutiva espressa prevista dalla legge, in tal caso, non operi.

.Mantenimento o reinserimento in II fascia delle graduatorie di istituto dei Diplomati magistrali

La nota ministeriale, conclude con queste considerazioni: “Valga precisare, al riguardo, che sia i docenti destinatari di sentenze a tempo determinato che indeterminato mantengono il diritto ad essere iscritti in II fascia delle Graduatorie d’Istituto e qualora non risultino già iscritti devono essere rimessi, nei termini per la presentazione alle scuole della domanda di inserimento e, comunque, sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal D.M. n. 374 del 1/6/17″.

Per ciò che concerne gli adempimenti delle istituzioni scolastiche le stesse devono trattare il personale a tutti gli effetti come supplente annuale per cui tutti gli adempimenti che non si riescono a fare con SIDI bisogna farli in cartaceo ed inviarli alla relativa ragioneria.

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