DOMANDA

Buongiorno direttore, sono un'assistente amministrativa e mi trovo in difficoltà non trovando delle fonti normative riguardo una problematica che si è presentata nella mia scuola:una nostra docente si è assentata per aspettativa non retribuita per motivi familiari (art.18 c.1 CCNL 29/11/2007) da settembre 2019 a giugno 2020.

A novembre 2019 ha interrotto il periodo di aspettativa per interdizione

per gravidanza a rischio ed è tutt'ora in malattia.

A metà febbraio finisce la malattia e vorrebbe ritornare a chiedere

aspettativa non retribuita in quanto non si sente di rientrare in

servizio. Tutti questi cambi di tipologia di assenza sono possibili?

Può interrompere l'aspettativa per mettersi in malattia (vista la precoce

interruzione di gravidanza) e poi riprendere con l'aspettativa?

RISPOSTA

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, può essere concessa, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, un’aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due periodi.

Ai sensi dell’articolo 24 del Testo Unico (Dlgs 151/2001), le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei sessanta giorni, non si tiene conto: delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali; del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità; del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento; del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. Pertanto, in considerazione del fatto che l’aspettativa per motivi di famiglia rientra tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro, il diritto a percepire l’indennità di maternità dipenderà dal decorso o meno del termine sopra indicato di 60 giorni rispetto a quando inizia il periodo di congedo.

Per cui il passaggio dall’aspettativa al congedo per interdizione per complicanze della gestazione è possibile per il dipendente in oggetto. Invece il dipendente non può fruire di due periodi di aspettativa (salvo che non si tratti di proroga), anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo, ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957. La formula utilizzata nella norma contrattuale, di “servizio attivo” anziché “servizio effettivamente prestato”, consente di ritenere computabili nello stesso anche le frazioni di periodo lavorativo non coincidenti con il servizio effettivo ma ugualmente retribuite.

Circa la formula “servizio attivo”, si ritiene che possano essere ricondotte a "servizio attivo" pressoché tutte le assenze non riconducibili a malattia e/o ad aspettativa, retribuite e che siano computate a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

Dunque, nella nozione di “servizio attivo” possono rientrare ad avviso di chi scrive l’interdizione dal lavoro, i congedi di maternità e paternità, i riposi giornalieri (quindi anche i permessi giornalieri) previsti dal D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, i permessi ex legge n. 104/1992. La malattia non può essere considerata “servizio attivo” (v. ARAN, orientamento applicativo RAL 1157).

Per cui in risposta al quesito posto, ad avviso di chi scrive, si ritiene che la dipendente non possa rientrare in aspettativa non essendo intervenuto tra i due periodi di aspettativa un servizio attivo di almeno 6 mesi.

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