Il periodo di interdizione al lavoro per gravidanza a rischio, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001, deve essere equiparato, a tutti gli effetti, a quello di astensione obbligatoria per parto; detto periodo infatti, rientra tra i “congedi di maternità” di cui al capo III del citato D.Lgs. n. 151 i quali vengono espressamente tutelati, anche nei confronti del personale a tempo determinato, dall’art. 24 dello stesso decreto tuttavia bisogna distinguere il periodo se effettuato:
- Durante la nomina - Durante i periodi di interdizione per gravi complicanze e di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad usufruire della intera retribuzione. Tale periodo, proprio perché coperto da nomina è utile a tutti gli effetti (ferie, punteggio, pre ruolo, ecc.).
- Fuori nomina - La supplente che si trovi, all’inizio del periodo di congedo per maternità (interdizione/obbligatoria), sospeso, assente dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupato, è ammesso al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. In conclusione, se il termine del contratto di una supplente avviene durante il periodo del congedo o tale periodo di congedo avviene dopo il termine del contratto, ma entro 60 giorni, l’indennità di maternità è nella misura pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita o, comunque, di quella che sarebbe spettata nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione o l’interdizione, salvo che non venga stipulato, anche con un’altra scuola, un nuovo contratto per supplenza (in questo caso l’indennità ritorna ad avere natura retributiva e corrisposta al 100%, con relativo riconoscimento del punteggio, dei contribuiti e del servizio). Il periodo di maternità non coperto da nomina non è utile ai fini del punteggio, e ai fini della carriera.
Pertanto per rispondere al quesito posto se il periodo di congedo (maternità e dell’interdizione dal lavoro) coincide con le nomine ricevute o in atto, il contratto di lavoro rimane valido a tutti gli effetti (giuridici ed economici) per la sua durata e non oltre la sua durata. Il servizio svolto, ma solo fino al termine del contratto, è valido come retribuzione, ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/istituto e per il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione di carriera.








