DOMANDA

Per quanto riguarda i contratti che vanno dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, con i nuovo sistema di gestione contratti bisogna fare due distinzioni:

1° Caso la persona assente prolunga la malattia con un ulteriore certificato il sabato e la domenica oppure la domenica vale come giuridico ed economico,

2° Caso la persona assente cambia tipologia di assenza va fatto 3 contratti uno che copre il primo periodo uno che copre il secondo e 1 per la domenica o sabato e domenica  con il codice N26 supp. Breve e saltuaria art.40 c CCNL3 in questo caso vale il giuridico ed economico.

Nel caso di una supplenza nel primo periodo su un codice fiscale e il secondo periodo su un altro codice fiscale, il sabato e la domenica vale solo come economico , lo stesso se termina il venerdì o il sabato.

Con questa nuova procedura non vale più il concetto che se è stato pagato un giorno automaticamente vale come giuridico ed economico. I contratti vanno sempre con l’assenza e se non c’è assenza l’unico modo per far valere giuridico ed economico è N26 e per usare questo codice è indispensabile che l’assenza sia riferita allo stesso codice fiscale.

RISPOSTA

Gli artt. 40 comma 3 (docente) e 60 comma 1 (ATA) del CCNL 2006-09 dispongono che Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.

È altresì previsto che “Nell’ipotesi che il docente [ATA] completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.”.

Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente (o quando la scuola adotta la c.d. settimana corta).

“…ha ugualmente diritto…”cioè nel caso in cui la domenica non rientri appunto nel periodo di durata del rapporto di lavoro.

La domenica può essere retribuita a condizione non solo che il contratto sia stato stipulato dal lunedì al sabato, anche se in più scuole, ma anche che il docente abbia completato TUTTO L’ORARIO SETTIMANALE ORDINARIO (per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.)

Diverso è il caso della proroga della supplenza, quest’ultimo caso, infatti, è quando al supplente già in servizio spetta la continuazione della supplenza perché il titolare si assenta nuovamente senza fare rientro in servizio. Non c’entra nulla la questione del “sabato e della domenica” contemplata dal citato art. 40/3.

Il riferimento normativo è in questo caso l’art. 7/4 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze tuttora in vigore) che dispone:

“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio,a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”

Pertanto, se il titolare è assente fino al venerdì o fino al sabato o ancora il sabato è il giorno libero a cui segue la domenica (festivo), e dovesse poi riassentarsi dal lunedì successivo, stessa o altra tipologia di assenza, senza quindi riprendere servizio, il contratto del supplente, con scadenza il venerdì, deve essere obbligatoriamente prorogato a partire dal sabato (il sabato è infatti il “giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto…”) e quindi necessariamente includere anche la domenica fino poi alla nuova data di scadenza che coincide con l’ultimo giorno della nuova assenza del titolare.

Si noti come l’art. in questione non faccia riferimento al completamento dell’orario settimanale, cosa che invece deve necessariamente sussistere per pagare al supplente anche le giornate del sabato e della domenica quando il titolare riprende però servizio il lunedì.

Pertanto, la questione del pagamento del sabato e della domenica è una cosa (art 40/3 CCNL/2007), la continuità didattica del supplente è un’altra (art. 7/4 DM 131/07).

Ritardo del passaggio alla posizione stipendiale superiore

Un nostro dipendente ha avuto una sospensione di un anno del ruolo per la mancanza dei diritti politici e civili per cancellazione dalle liste elettorali del Comune, l'USR ci ha comunicato che dobbiamo rifare la ricostruzione della carriera, perché per l'anno scolastico 20/21 il dipendente andrà in pensione.

Cosa dobbiamo fare?

RISPOSTA

Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:

— due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore a un mese per i capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale A.T.A.;

— un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i capi di istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale A.T.A.

Per cui vista la sospensione dal servizio per un anno si ha il ritardo della carriera pari a due anni.

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