DOMANDA
I docenti e gli ATA hanno diritto al completamento dell'orario. Tuttavia, mi chiedo se è possibile per il DS decidere di non voler spezzare il posto messo a disposizione con la convocazione per ragioni di servizio o per non aggravare la segreteria.
Mi spiego meglio con un esempio. Per una supplenza breve di un docente della secondaria di primo grado per 12 ore, è possibile convocare solo i docenti che dalle graduatorie risultano liberi o già occupati per meno 6 ore (di modo tale da garantire il completamento a 18 ore) oppure è necessario convocare anche quelli che risultano occupati per 12 ore spezzando il posto (due posti da 6 ore) per garantirgli il completamento?
Si arriverebbe infatti al paradosso di dover gestire due contratti per una supplenza breve superiore a 10 giorni.
RISPOSTA
“L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno".
Quindi qualora il docente abbia accettato una supplenza ad orario non intero, perché in turno di nomina non vi erano rimasti posti interi disponibili, conserva titolo, con diritto ad essere riconvocato, al completamento orario qualora dovessero sopraggiungere delle nuove disponibilità e l’Ufficio competente procede a nuove convocazioni.
Il completamento orario può avvenire:
- Esclusivamente nell’ambito della provincia in cui si è già accettata la supplenza ad orario non intero.
- Fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria).
- Tramite altre supplenze a orario non intero oppure anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno".
Viceversa, qualora l’aspirante abbia espresso la volontà di accettare supplenza a orario non intero, pur in presenza di cattedre intere disponibili, in tal caso resterà preclusa per l’aspirante la possibilità di essere riconvocato successivamente per eventuale completamento qualora dovessero sopraggiungere nuove disponibilità.
POSSIBILITÀ DI COMPLETARE DA GRADUATORIE D'ISTITUTO
Detto che gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, non hanno sicuramente titolo a completare l’orario da graduatorie provinciali (GPS) o da GAE per eventuali ulteriori disponibilità, resta da affrontare la questione dell'eventuale completamento con supplenze provenienti da altre graduatorie.
A tal riguardo gli uffici scolastici territoriali stanno fornendo indicazioni differenti.
Secondo la nota dell'USR Veneto del 15595 del 8 settembre 2020, gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l’orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d’istituto. Tuttavia, nella nota si afferma che il completamento d’orario per coloro che hanno scelto uno spezzone, pur essendo disponibili anche posti interi, non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.
Gli aspiranti conservano comunque titolo a completare l’orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.
Sono diverse invece le indicazioni fornite dall'UST di Livorno, Lucca e Pisa.
Nel manuale utente per la "Conferimento incarichi annuali del personale docente da GAE e da Graduatorie Provinciali per le Supplenze" si legge che selezionando l’opzione “Sono disposto ad accettare lo spezzone anche in presenza di posti interi su altri istituti”, all’aspirante verrà attribuito lo spezzone perdendo il diritto al completamento orario anche in caso di disponibilità sopraggiunte e di incarichi brevi attribuiti da Graduatorie d’Istituto.
Di conseguenza ciascun aspirante dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dai vari ambiti territoriali provinciali di riferimento.
Il diritto al completamento dei docenti può realizzarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Pertanto, benché la norma consenta il frazionamento orario delle ore che costituirebbero il completamento, ciò non potrà in ogni caso avvenire a danno dell'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Ad esempio, una cattedra di 18 ore su sostegno per un unico alunno disabile non potrà certamente essere spezzata. Analogamente, non potrà essere spezzata una cattedra di 8 ore se queste ore sono tutte relative all'insegnamento di una certa disciplina in un'unica classe. Infatti, l'insegnante di una certa materia in una certa classe deve essere sempre unico.
Pertanto, fatto salvo quanto detto in precedenza, i docenti già in servizio per una supplenza ad orario non intero nella scuola statale possono chiedere il frazionamento di una cattedra intera








