Si vuole sottoporre alla Vostra attenzione la presente problematica. Incaricata annuale da GPS scuola primaria dalla cessazione dello stato di emergenza si rifiuta categoricamente di accogliere gli alunni nel cortile per portarli in classe. sostenendo che l'art. 29 c.5 del CCNL 2007 prevede che " Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.". Preciso che tale modalità ( accoglienza nel cortile da parte degli alunni da parte del docente in servizio alla prima ora, con la collaborazione di 1 collaboratore scolastico, mentre gli altri CS sono presenti ai piani) , supervisionata dal RSPP di Istituto, è stata prevista dal Consiglio di Istituto , che ha confermato tali disposizioni anche dopo la cessazione dello stato di emergenza , fino all'8 giugno , ed è stata oggetto di mie disposizioni emanate attraverso circolari interne. Ho provveduto a contestarle tale comportamento attraverso due ordini di servizio , che non ha contestato ma nemmeno ottemperato. Ora chiedo se è possibile che tale comportamento possa portare all'avvio di un procedimento disciplinare con relativa sanzione (rimprovero scritto o censura ) a conclusione dell'ITER.
Risposta
Con riferimento al quesito che si riscontra si premette in via generale che il dipendente, sia esso docente o personale ATA, è soggetto alla responsabilità disciplinare quando incorre nella violazione dei doveri cui lo stesso è tenuto in forza del rapporto di lavoro.Il comportamento irregolare tenuto dal dipendente può essere qualsiasi azione od omissione, dolosa o colposa, contraria agli obblighi di servizio.
Per agire per via disciplinare è necessario che ci sia la colpevole violazione dei doveri contrattuali imposti al dipendente dal vincolo della subordinazione, vale a dire la violazione degli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà.Pertanto, per intraprendere l'azione disciplinare è di fondamentale importanza conoscere esattamente qual è l'adempimento del dovere violato cui il dipendente è venuto meno e la fonte giuridica che prevede tale adempimento al fine di accertarne l'antigiuridicità.Dal quesito proposto non si evince qual è l'atto che contiene la disposizione violata: si tratta di un atto organizzativo del dirigente, o di un ordine di servizio, o un regolamento interno.Non è chiaro inoltre nel quesito dove si dice che il comportamento è stato contestato con due ordini di servizio.
Al riguardo bisogna distinguere: l'ordine di servizio impone l'esecuzione di un obbligo cui il dipendente è tenuto all'osservanza, salvo che non si tratti di un ordine illegittimo. La contestazione è un atto propedeutico di avvio del procedimento disciplinare.Pertanto se la presenza nel cortile della docente per fare accoglienza è stata prevista da un dispositivo di servizio, la mancata osservanza può essere censurata sotto il profilo disciplinare come mancanza ai doveri d'ufficio, ciò a prescindere di quanto prevede l'art.29 del CCNL 2007. La docente avrebbe dovuto in ogni caso ottemperare alla disposizione, e nel caso l'avesse ritenuta illegittima fare la rimostranza. Al dipendente non è data facoltà di decidere se eseguire o meno la disposizione.
Le prime due sanzioni disciplinari previste per i docenti non ipotizzano fattispecie espresse ma generiche violazioni dei doveri d'ufficio.Avvertimento scritto:richiamo all’osservanza dei propri doveri (art.492 T.U.)Censura: dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio ( art.493 T.U.)
Di conseguenza qualsiasi violazione ai doveri d'ufficio può costituire infrazione disciplinare.








