Esame di stato del primo ciclo: gli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento hanno tempi aggiuntivi come previsto dal PDP. Poiché durante la seduta preliminare non è stato stabilito quanto tempo aggiuntivo dare per le prove agli alunni con DSA, si chiede cosa dicono le norme in proposito?
RISPOSTA
Con riferimento al quesito che si riscontra, confortati dalle norme che di seguito si trascrivono, riteniamo che la Commissione debba procedere in base al PDP e alle indicazioni del Consiglio di classe, che, nel tempo, ha potuto verificare i tempi necessari per lo svolgimento di prove di verifica/valutazione formativa (ad. esempio le prove Invalsi).
Poichè nelle varie norme (Legge 170/10; decreto 5669/11 e linee guida; D.L.gs 62/17; decreto 741/17; decreto esami di Stato I ciclo n. 64/ 2022) non viene fissato un tempo specifico (nelle norme viene utilizzata questa espressione.."può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari"), crediamo che potrebbe essere utilizzato, per analogia, il sistema applicato all'Università (nota allegata in file) cioè della maggiorazione del 30%. Ovviamente con la dovuta flessibilità in eccesso, considerata la giovane età degli alunni delle scuole medie.
Far interloquire, ex ante, con la famiglia (se i rapporti sono collaborativi), un docente della Commissione, per un'eventuale condivisione. Non mi pare illegittimo ma costruttivo, soprattutto nei confronti dell'alunno/a. Per legittimare e garantire il corretto operato della Commissione si consiglia di redigere un verbale ad hoc, con il richiamo delle norme, del PDP e delle indicazioni del Consiglio di Classe.
Opportuni riferimenti normativi sono:
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DM n. 741 del 03/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - 14 - “Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe”. 7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari.
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - ART. 11 - Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte.
NORME APPLICATE PER L’UNIVERSITA’
Nella nota ministeriale leggiamo infatti al punto “Studenti con disabilità o affetti da disturbi specifici dell’apprendimento”: “I candidati con certificazione ex lege 104/1992 e i candidati affetti da DSA hanno diritto:
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a tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova (i candidati con certificazione ex lege 104/1992 nella misura massima del 50% e solo se ne formulano specifica richiesta; i candidati affetti da DSA sempre al 30% di tempo aggiuntivo, a prescindere da specifica richiesta);
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a strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia.








