Tra le misure del decreto-legge sulla scuola approvato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre 2026, l'obbligo per alcuni genitori stranieri di frequentare un percorso di apprendimento della lingua italiana è quella che ha suscitato le reazioni più accese. Il dibattito si è concentrato sulla sanzione pecuniaria. È rimasto invece sullo sfondo il profilo organizzativo: chi erogherà i corsi, con quali risorse e per quante persone. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento fornisce alcune indicazioni utili.
Vale la premessa già fatta per le altre disposizioni del decreto: alla data in cui scriviamo il testo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le considerazioni che seguono si basano sul testo approvato dal Consiglio dei ministri e sulla relazione tecnica, come riportati dalla stampa specializzata. Andranno verificate sulla versione ufficiale e, successivamente, su quella risultante dalla legge di conversione.
Il meccanismo: dalla segnalazione della scuola al percorso personalizzato
Secondo le ricostruzioni disponibili, la norma non introduce un obbligo generalizzato per tutti i genitori con cittadinanza non italiana. Il presupposto è una situazione nella quale la barriera linguistica dei genitori ostacola gravemente il percorso educativo e formativo del figlio minore. In questi casi la scuola effettua una segnalazione ai servizi sociali territoriali, che elaborano un progetto personalizzato di sostegno alla famiglia. Il progetto comprende la frequenza di un percorso di apprendimento dell'italiano.
I centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono indicati come soggetti attuatori di questi percorsi. In caso di mancata frequenza, preceduta da una diffida formale, è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. Sono esonerati i genitori con gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico dovute all'età, a patologie o a disabilità, certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
La filiera coinvolge dunque tre soggetti: la scuola, i servizi sociali e il CPIA. Ciascun passaggio richiederà una disciplina attuativa. Il decreto dovrà chiarire, o rimettere a provvedimenti successivi, quali siano i contenuti minimi della segnalazione, quali dati personali della famiglia possano essere trasmessi e con quali garanzie, e come si raccordino i tempi della presa in carico sociale con quelli dell'offerta formativa dei CPIA.
La rete dei CPIA nei dati della relazione tecnica
Per sostenere la sostenibilità dell'operazione, la relazione tecnica fotografa l'attuale sistema dell'istruzione degli adulti. I CPIA attivi sul territorio nazionale sono 130. Nei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana risultano iscritti 180.495 studenti stranieri, circa il 98% dell'utenza di quei percorsi. Nell'anno scolastico 2025/2026 vi hanno prestato servizio 1.393 docenti di scuola primaria e 3.268 docenti di scuola secondaria di primo grado.
A questi dati si aggiunge il Centro regionale per l'istruzione degli adulti della Valle d'Aosta, frequentato ogni anno da circa 600 cittadini stranieri su una media di circa 850 iscritti. Non sono invece considerate le province autonome di Trento e di Bolzano, che organizzano l'educazione degli adulti secondo modelli propri, per i quali la relazione segnala l'indisponibilità dei dati.
La platea stimata e il perimetro dei destinatari
Il passaggio più interessante riguarda la stima dei destinatari. La relazione ritiene che la nuova misura intercetti una platea diversa da quella dei cittadini stranieri già tenuti, in base alla disciplina vigente, a percorsi di apprendimento della lingua. Il riferimento, verosimilmente, è agli obblighi connessi all'accordo di integrazione previsto dall'art. 4-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dal d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179. La platea aggiuntiva sarebbe quindi composta essenzialmente da richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Su questa base, incrociando i dati del 2025/2026 sulle domande di protezione accolte con quelli sui minori accompagnati, e applicando una riduzione prudenziale per il 2026/2027, la relazione stima che i genitori potenzialmente interessati siano meno di 36.400. Ne conclude che la rete dei CPIA abbia una capacità organizzativa e didattica sufficiente ad assorbire l'incremento di utenza. Per questo alla norma è associata una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La stima merita due osservazioni. La prima riguarda il perimetro. Da quanto emerge, la norma non collega l'obbligo allo status giuridico del genitore, ma a una situazione di fatto, la grave difficoltà di inserimento scolastico del figlio dovuta alla barriera linguistica. Il criterio usato per stimare la platea è quindi più ristretto di quello su cui la norma è costruita. Se il testo definitivo confermerà questa impostazione, l'obbligo potrà riguardare anche genitori che non rientrano tra i titolari di protezione e che, per ragioni diverse, non hanno mai assolto obblighi linguistici o li hanno assolti solo formalmente.
La seconda osservazione riguarda le proporzioni. Anche assumendo la stima della relazione, un'utenza aggiuntiva fino a 36.400 persone equivale a circa un quinto degli attuali iscritti stranieri ai percorsi di alfabetizzazione. Non è un dato marginale. Gli organici dei CPIA si calcolano in funzione dei gruppi di livello effettivamente costituiti, e un aumento di questa entità, se si concentrasse in alcuni territori, difficilmente potrebbe essere gestito a risorse invariate. Il limite effettivo sarà probabilmente la distribuzione territoriale: le aree con maggiore presenza di famiglie neoarrivate sono spesso quelle in cui i CPIA lavorano già vicino alla saturazione.
Le ricadute per le scuole
Per le istituzioni scolastiche la norma introduce un nuovo adempimento, di cui andranno definiti presupposti e modalità. Il dirigente scolastico dovrà valutare quando la difficoltà linguistica dei genitori integri una grave difficoltà di inserimento del minore, tale da giustificare la segnalazione. Questa valutazione ha evidenti implicazioni sul piano del trattamento dei dati personali della famiglia e dei rapporti con i servizi sociali. In assenza di criteri uniformi, il rischio è una forte disomogeneità applicativa tra scuole e territori. Il rischio opposto è che la segnalazione, pensata come strumento di sostegno, venga percepita dalle famiglie come l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con effetti negativi proprio sulla collaborazione scuola-famiglia che la norma intende promuovere.
Una valutazione d'insieme
Nelle intenzioni del legislatore, il coinvolgimento dei CPIA dà alla misura un'infrastruttura già esistente e collaudata, e questa è la sua parte più convincente. La tenuta dell'impianto dipenderà però da due condizioni che la relazione tecnica dà per acquisite. La prima è che la platea effettiva coincida con quella stimata. La seconda è che il sistema possa assorbirla senza risorse aggiuntive. Entrambe potranno essere verificate solo in sede applicativa. La conversione in legge è l'occasione per precisare i presupposti della segnalazione, le garanzie per le famiglie e l'eventuale monitoraggio dell'utenza.










