L’OM 159 del 17 maggio 2021 ha dato agli Uffici scolastici la possibilità di prevedere la conclusione degli scrutini finali entro la data fissata dai diversi calendari regionali quale termine delle lezioni.
Tuttavia non tutte le scuole sono riuscite a concludere gli scrutini entro tale termine e inoltre è emersa l’esigenza di definire le modalità di partecipazione a scrutini ed esami dei docenti dell’organico “COVID” (art. 231 bis DL 34/2020) che hanno insegnato in classi terminali. L’USR Lazio, con nota 16215 del 27 maggio 2021ha fornito delle indicazioni rispetto a questa casistica, prevedendo che:
1) nei soli casi di impossibilità oggettiva a concludere gli scrutini entro l’8 giugno e per la salvaguardia del prioritario diritto degli studenti alla valutazione, le scuole potranno sottoscrivere con i docenti interessati un nuovo contratto di lavoro di “supplenza breve” del tipo “N19”. Il contratto dovrà avere la durata minima necessaria a consentire allo specifico docente di presenziare agli scrutini finali nei quali è coinvolto, indicativamente non oltre l’11 giugno. Non potrà essere selezionata l’opzione di “supplenza breve” ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, visti i termini previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo.
2) per i docenti che debbano partecipare agli esami di stato il cui contratto termini prima sarà possibile prevedere un nuovo contratto per i giorni necessari allo svolgimento degli esami stessi Ciò vale particolarmente per i docenti la cui partecipazione sia necessaria (ad es. quelli di italiano alle scuole secondarie di secondo grado). Nel caso in cui i docenti interessati siano presenti a scuola in virtù di un contratto stipulato ai sensi dell’articolo 231- bis del decreto-legge n. 34 del 2020, visti i termini previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, dovrà essere stipulato un nuovo contratto di lavoro di “supplenza breve".









