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Con la circolare 4 maggio 2021, n. 74, l’INPS dà attuazione all’art.1, comma 350, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di stabilità 2021) il quale dispone «Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione». 

Con tale disposizione è stato disposto che anche i periodi non lavorati nell’ambito di un rapporto di lavoro part time (verticale o ciclico) siano computabili pienamente ai fini del conseguimento del diritto d’accesso alle prestazioni pensionistiche. 

Lo stesso comma 350, articolo 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ha definito poi la modalità con cui computare i periodi di lavoro part time “scoperti da prestazione ma compresi nella durata contrattuale”. Viene infatti disposto che il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determini rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale. 

L’INPS precisa sul punto che il riconoscimento di tutte le settimane di vigenza del contratto di lavoro part time ciclico o verticale, sia garantito solo quando la retribuzione accreditata nel periodo di riferimento sia pari al minimale retributivo dell’anno interessato. 

Diversamente, sarà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto tra il montante retributivo annuo e il minimale settimanale previsto dalla Legge n. 463/1983. 

La circolare precisa infine che il riconoscimento dei periodi non lavorati durante il part time ciclico trova applicazione solo quando la mancata prestazione lavorativa sia il frutto di una precisa articolazione dell’orario di lavoro e non sia determinata da altri eventi. 

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