La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3695/2016, ha ribadito che la scuola è sempre responsabile “in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso” in quanto “la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale» e che «tra insegnante e allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza”.

La sentenza si riferisce al caso di una tredicenne che, scivolata a causa del pavimento bagnato negli spogliatoi dei locali adibiti dalla scuola a palestra (in un centro polisportivo esterno all’edificio scolastico), nella caduta si era rotta un dente e aveva riportato postumi invalidanti permanenti al 2 per cento.

Il Ministero dell’Istruzione, chiamato in giudizio dai genitori dell’alunna, si era difeso sostenendo che l’obbligo di sorveglianza non è esercitabile in forma continuativa perché l’alunna era scivolata nel locale dei servizi igienici. In più, secondo il ministero, il fatto che il pavimento fosse bagnato avrebbe al più potuto configurare la violazione di obblighi di custodia della cosa, non imputabili alla scuola ma al Comune proprietario dell’edificio.

Il Tribunale di Trieste in prima istanza e la Corte d’appello di Trieste poi avevano respinto la domanda dei genitori, evidenziando l’assenza del rapporto causale tra l’evento e la condotta del personale scolastico. La Cassazione, però, ha ribaltato il giudizio ritenendo che dall’iscrizione alla scuola deriva, a suo carico, “l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi”. Per i giudici, quindi, non fa alcuna differenza il fatto che i locali dello spogliatoio non fossero situati all’interno dell’edificio scolastico ma in un centro polisportivo comunale gestito da altri enti poiché “anche il detentore è custode” e, perciò, tenuto a vigilare sullo stato della struttura.

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