Anche ove si dovesse ravvisare l'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, l'abuso si deve ritenere sanato con l'avvenuta "stabilizzazione" della ricorrente. Invero, per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, è considerata misura sanzionatoria adeguata la stabilizzazione, comunque acquisita anche attraverso gli strumenti selettivi -concorsuali operanti anteriormente alla L. n. 107/2015. Deve, conseguentemente essere negato il risarcimento del danno che l'appellante ha quantificato ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010. E' invece da accogliere la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata per effetto dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'amministrazione scolastica e conseguente differenziale retributivo.

Corte appello sez. lav. - Catanzaro, 22/04/2017, n. 552

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