L’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi rappresenta un momento delicato della vita organizzativa di ogni istituzione scolastica. Non si tratta, infatti, di una prerogativa assoluta del Dirigente Scolastico, ma di un procedimento scandito dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che coinvolge più organi e richiede un equilibrio tra esigenze organizzative e tutela dei diritti dei singoli insegnanti.

Un contributo di particolare rilievo proviene dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con l’Ordinanza n. 11548 del 15 giugno 2020 ha esaminato un caso in cui il dirigente scolastico aveva proceduto ad assegnare le classi senza consultare né il Consiglio di Istituto né il Collegio dei Docenti, ritenendo di avere un potere esclusivo in virtù della normativa sull’autonomia dirigenziale. La Suprema Corte ha respinto questa impostazione, chiarendo che l’articolo 25 del d.lgs. 165/2001, pur riconoscendo al dirigente la responsabilità gestionale, non ha mai abrogato le competenze degli organi collegiali fissate dal d.lgs. 297/1994.

L’aspetto più significativo della pronuncia è il riconoscimento che i docenti, anche in assenza di un diritto soggettivo alla conferma in una determinata classe, hanno comunque un interesse giuridicamente rilevante a che la procedura di assegnazione sia rispettosa delle regole di correttezza e buona fede. In altre parole, la violazione delle regole procedimentali – e in particolare la mancata considerazione dei criteri e delle proposte degli organi collegiali – è di per sé sufficiente a determinare l’illegittimità dell’atto, senza che sia necessario dimostrare un concreto danno ulteriore.

Questo orientamento conferma che l’assegnazione dei docenti alle classi non è una sfera di discrezionalità incontrollata del dirigente, ma un procedimento vincolato, nel quale la trasparenza e il rispetto dei passaggi previsti rappresentano garanzie sostanziali non solo per i lavoratori, ma anche per la tutela della continuità didattica a favore degli studenti.

Proprio alla luce di queste regole si possono comprendere meglio le diverse situazioni che si verificano nella prassi scolastica: vi sono casi di piena correttezza procedurale, casi “borderline” in cui il difetto di motivazione rende la scelta censurabile, e casi in cui la violazione delle regole è così evidente da rendere l’atto radicalmente illegittimo.

All’Istituto Comprensivo “Giuseppe Verdi” l’anno scolastico si avvia secondo i tempi ordinari. Nel mese di aprile il Consiglio di Istituto approva i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti: si stabilisce, tra gli altri punti, che debba essere garantita la continuità didattica, che venga data priorità ai docenti titolari nella sede di organico e che gli eventuali spostamenti su plessi decentrati ricadano, in via residuale, sui docenti con minore punteggio nella graduatoria interna. Nel mese successivo il Dirigente convoca il Collegio Docenti, il quale elabora le proprie proposte di assegnazione delle cattedre, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio.

Il Dirigente, una volta raccolti i verbali, procede all’assegnazione definitiva dei docenti alle classi. Conferma i docenti che da anni seguono le stesse sezioni, garantendo così la continuità. Invita due insegnanti, con punteggio piuttosto basso e senza situazioni di precedenza riconosciuta, ad assumere servizio nel plesso della frazione distante pochi chilometri dalla sede centrale. Ogni scelta viene motivata con una circolare dettagliata, che spiega i presupposti di fatto e i criteri utilizzati. In questo modo, l’intero procedimento risulta perfettamente coerente con la normativa: prima i criteri del Consiglio, poi le proposte del Collegio, infine le decisioni del Dirigente, sempre accompagnate da una motivazione chiara e trasparente. In casi come questo, difficilmente si potrebbero sollevare contestazioni di legittimità.

All’Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis” le dinamiche sono più delicate. Il Consiglio di Istituto, a inizio primavera, ha definito criteri simili a quelli visti in precedenza: valorizzazione della continuità didattica, salvaguardia delle precedenze, uso della graduatoria interna per gli spostamenti. Il Collegio Docenti, convocato a maggio, ha quindi suggerito che la professoressa Bianchi, da tre anni insegnante di italiano nella 2ª A, potesse proseguire con la stessa sezione, ormai entrata al terzo anno.

Il Dirigente, però, decide diversamente. Nelle assegnazioni di luglio colloca la professoressa Bianchi su una nuova prima, motivando verbalmente in Collegio la sua scelta: secondo lui, la docente ha esperienza e polso necessari per guidare una classe nuova e complessa, mentre nella 3ª A può subentrare un insegnante più giovane che aveva espresso disponibilità. Di questa decisione non resta però alcuna traccia scritta: non viene redatto un atto motivato né viene riportata una nota nel verbale.

In questa situazione, la decisione del Dirigente appare discutibile. Non ha violato apertamente i criteri generali, perché in astratto è vero che un docente esperto può essere utile anche in una prima; tuttavia, si è discostato dalle proposte del Collegio senza fornire motivazione scritta, contravvenendo a un requisito essenziale di legittimità. L’atto, quindi, non è radicalmente nullo, ma è comunque censurabile e passibile di impugnazione per difetto di motivazione, che resta elemento imprescindibile di trasparenza e correttezza amministrativa.

Il caso più problematico si verifica all’Istituto “Ludovico Ariosto”. Qui il Dirigente, nel mese di luglio, procede da solo ad assegnare i docenti alle classi senza alcun passaggio preventivo. Non convoca il Consiglio di Istituto per l’approvazione dei criteri né il Collegio Docenti per le relative proposte. Sulla base di valutazioni personali, compila un prospetto di assegnazione che comunica in segreteria con una semplice circolare.

Le scelte effettuate risultano oltretutto in contrasto con le norme vigenti. Il docente con più alto punteggio in graduatoria viene assegnato al plesso della frazione distante 15 chilometri, nonostante nella sede centrale fossero disponibili cattedre coperte da colleghi con punteggio inferiore. Una docente con diritto di precedenza ex art. 13 del CCNI, in quanto madre di un figlio disabile residente nel comune della sede principale, viene anch’essa spostata al plesso periferico, con grave sacrificio personale e familiare. Nessuna motivazione scritta accompagna il provvedimento: le assegnazioni sono disposte con criteri non dichiarati, che appaiono arbitrari.

In questo caso la violazione è totale. Non solo manca il rispetto del procediemnto che prevede criteri del Consiglio e proposte del Collegio, ma vengono ignorati criteri legali e contrattuali fondamentali, come la continuità didattica, la tutela delle precedenze e l’uso della graduatoria interna. L’assenza di motivazione aggrava ulteriormente la situazione, determinando un vizio insanabile. Il provvedimento del Dirigente risulta dunque radicalmente illegittimo, annullabile in ogni sede e suscettibile di sospensione cautelare, data la gravità delle conseguenze che produce sui docenti interessati.

In definitiva, l’assegnazione dei docenti alle classi non può essere considerata un mero atto gestionale rimesso all’arbitrio del dirigente scolastico, bensì un procedimento amministrativo a tutti gli effetti, che deve rispettare criteri, proposte collegiali e obblighi di trasparenza. La stessa ANAC, con la Delibera n. 430/2016, ha inserito tale fase organizzativa tra i processi a più alto rischio corruttivo, proprio perché eventuali scelte discrezionali non sorrette da motivazioni oggettive possono tradursi in favoritismi o discriminazioni.

La normativa (d.lgs. 297/94) delinea con chiarezza la sequenza procedurale: criteri del Consiglio di Istituto, proposte del Collegio Docenti, decisione finale del Dirigente. La giurisprudenza più recente – dalla Cassazione (sent. n. 11548/2020) al Tribunale di Potenza (sent. n. 60/2022) – ha ribadito che la violazione di tale sequenza e la mancata motivazione comportano l’illegittimità del provvedimento, con conseguente annullamento.

Per questo, trasparenza e pubblicità degli atti non sono meri adempimenti formali, ma strumenti essenziali di prevenzione. Pubblicare criteri, graduatorie interne e provvedimenti di assegnazione significa ridurre al minimo il rischio di manipolazioni e garantire pari trattamento a tutti i docenti. Solo una gestione improntata a regole chiare e verificabili consente di coniugare l’autonomia organizzativa del dirigente con la tutela dei diritti dei docenti e con l’interesse primario degli studenti alla continuità didattica e alla qualità dell’insegnamento.

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