Il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta inficia l'impugnato giudizio di “ non promozione ” alla classe successiva dell'Ist. tecnico commerciale atteso che, nella specie, il voto numerico “ cinque ” è espresso in sei materie principali senza una parola di motivazione e senza che sia stata esaminata almeno la possibilità di proporre un qualche “ debito formativo ” pur in presenza di un'unica sicura insufficienza — voto “ quattro ” in matematica —, e pur avendo deciso, il Collegio dei docenti in occasione della fissazione dei criterì di valutazione degli scrutini finali, di evitare la proposta del voto “ cinque ” se non in caso di effettive incertezze, al fine di non accedere a proposte di voti ambigue ed incerte.
L'istituto del “ debito formativo ”, di cui all'o.m. 9 marzo 1997 n. 266, consiste in una forma di ammissione con riserva dell'alunno a fruire del servizio pubblico ad erogazione individuale proprio della classe superiore, allorquando costui presenti, nello scrutinio finale della classe di appartenenza, un'insufficienza non grave in una o più discipline, tale da non determinare comunque una carenza nella preparazione complessiva; è uno strumento eccezionale e derogatorio e nel contempo ampiamente discrezionale, ma non arbitrario, dovendosi ritenere che debba essere utilizzato con estremo rigore e previa puntuale motivazione nell'ambito dei limiti posti dalla citata normativa, a pena dello stravolgimento sia degli scrutini medesimi e della parità di trattamento che essi presuppongono sia del corretto svolgimento degli studi nel corso dell'anno scolastico.
In seguito all'annullamento del prefato giudizio scolastico, un diverso Collegio di Professori, fornito di poteri anche istruttori, sia appositamente convocato dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale di Napoli, e proceda sollecitamente, alla costante presenza dì un Ispettore tecnico tempestivamente nominato ai sensi dell'art. 397, d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, ad una nuova e puntuale valutazione del corso scolastico dell'interessato per l'anno scolastico 2003/2004, da concludere con uno o più giudizi che siano desumibili — in conformità alle precisazioni esposte dalla sentenza stessa, e qualunque sia l'esito cui pervenga — mediante un provvedimento opportunamente e congruamente motivato; con la ulteriore precisazione che alla eventuale ammissione dell'alunno alla classe successiva non sarebbe di ostacolo l'avvenuto inizio dell'anno scolastico.
Consiglio di Stato, sez. II, 7 settembre 2004, n. 1808








