La recente pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III-bis, n. 22526 del 12 dicembre 2025, si inserisce in un contesto giurisprudenziale ancora poco esplorato e affronta con chiarezza un tema destinato ad avere ricadute operative rilevanti nella gestione disciplinare delle istituzioni scolastiche: la compatibilità tra la sanzione della sospensione e l’attribuzione di un voto insufficiente in condotta per il medesimo fatto.
La vicenda trae origine da un episodio tutt’altro che isolato nel panorama scolastico contemporaneo, ossia l’occupazione di un istituto da parte degli studenti. In tale contesto, la scuola aveva ricostruito la partecipazione dello studente sulla base di una serie di elementi convergenti, tra cui la presenza del nominativo in elenchi informali, alcune dichiarazioni rese e, soprattutto, la mancata contestazione dei fatti da parte dell’interessato. All’esito del procedimento disciplinare, lo studente era stato destinatario sia di una sospensione dalle attività didattiche, sia dell’attribuzione del voto di 5 in condotta nello scrutinio intermedio.
La difesa dello studente si è concentrata su un argomento apparentemente suggestivo, ossia la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la medesima condotta non potesse essere sanzionata due volte. Il TAR, tuttavia, ha respinto con decisione tale impostazione, offrendo una lettura sistematica della natura dei provvedimenti scolastici che merita particolare attenzione.
Il Collegio chiarisce, in primo luogo, che le misure disciplinari adottate in ambito scolastico non possono essere assimilate alle sanzioni penali. Esse si collocano, piuttosto, nell’alveo della funzione educativa propria dell’istituzione scolastica, la quale non si limita alla trasmissione del sapere, ma è chiamata a formare il senso di responsabilità e il rispetto delle regole della convivenza civile. In questa prospettiva, la sospensione e il voto di condotta non costituiscono duplicazioni sanzionatorie, bensì strumenti distinti che operano su piani differenti.
La sospensione assume una valenza immediatamente disciplinare e mira a ristabilire l’ordine violato all’interno della comunità scolastica, sollecitando una presa di coscienza da parte dello studente. Il voto in condotta, invece, si inserisce nel più ampio processo valutativo e riflette un giudizio complessivo sul comportamento tenuto nel periodo considerato, incidendo anche sulla progressione del percorso scolastico. La diversità di funzione e di finalità consente, dunque, la loro coesistenza senza che possa ravvisarsi alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
Accanto a questo primo profilo, la sentenza affronta un ulteriore tema di rilievo, relativo all’interesse ad agire in giudizio. Il TAR evidenzia come l’impugnazione di un provvedimento amministrativo richieda la dimostrazione di un interesse concreto e attuale, non potendo fondarsi su mere affermazioni di principio o su pregiudizi ipotetici. Nel caso esaminato, la sospensione era già stata integralmente eseguita e non risultavano conseguenze effettive sul piano curriculare o personale. Le doglianze relative a un presunto danno morale o d’immagine sono state ritenute generiche e non supportate da elementi concreti.
La pronuncia si spinge, poi, oltre il caso specifico, offrendo indicazioni di carattere operativo alle istituzioni scolastiche chiamate a gestire situazioni complesse come le occupazioni. Il problema dell’identificazione dei partecipanti viene affrontato con realismo, riconoscendo da un lato l’utilità dell’intervento delle forze dell’ordine, ma dall’altro sottolineandone il carattere eccezionale, in considerazione delle possibili conseguenze sul piano sociale e relazionale.
In alternativa, il giudice amministrativo valorizza soluzioni interne alla comunità scolastica, quali la raccolta di dichiarazioni spontanee, l’audizione individuale degli studenti e la predisposizione di elenchi condivisi. Si tratta di strumenti che, se correttamente utilizzati, consentono di coniugare l’esigenza di accertamento dei fatti con il mantenimento di un clima educativo, evitando derive eccessivamente repressive.
La decisione del TAR Lazio assume, dunque, un rilievo che va oltre il singolo episodio e contribuisce a chiarire il perimetro entro cui si muove il potere disciplinare della scuola. In un sistema in cui la dimensione educativa deve restare centrale, la distinzione tra funzione sanzionatoria e funzione valutativa diventa il criterio guida per evitare equivoci interpretativi e garantire la legittimità dell’azione amministrativa.








