Affinché possa essere valutato il provvedimento disciplinare da emettere nei confronti di un alunno, è necessaria la riunione del collegio scolastico con la presenza anche della componente dei genitori, non rilevando che non si sia ancora proceduto allo svolgimento delle elezioni della componente genitori nei vari consigli di classe. Pertanto, Il Consiglio di classe, riunito nella sola componente docente deve ritenersi quindi organo incompleto che non può assumere validamente la deliberazione relativa alla sanzione disciplinare a carico dell'allievo ricorrente. La mancata partecipazione al dibattito della componente elettiva, neppure convocata e senz'altro importante rispetto all'esercizio della delicata funzione disciplinare, inficia la deliberazione al di là di qualsiasi prova di resistenza. Siffatto provvedimento deve ritenersi illegittimo.

In base a quando disposto dall'art. 4 co. 6 del D.P.R. 249/1998 "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto". Infatti il Consiglio di classe è l'organo competente per l'adozione di sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni (art. 4 co. 6 D.P.R. 249/1998). Tale organo collegiale, nella scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (art. 5 co. 1 d.lgs. n. 297/1994) nonché da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e da due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe (art. 5 co. 2 lett. c d.lgs. 297/1994).

L'ordinanza ministeriale attuativa che specifica la disciplina relativa all'elezione e alla conservazione della carica dei componenti elettivi del Consiglio di classe è la n. 215 del 15 luglio 1991 come modificata dalle ordinanze n. 293/1996 e n. 277/1998. Tale fonte secondaria di attuazione, all'art. 50 co. 4, prevede che "negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi".

Non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui la componente dei genitori non possa essere presente qualora "mancante" "in quanto non si era ancora proceduto allo svolgimento delle elezioni della componente genitori nei vari consigli di classe laddove i decreti delegati vigenti e e la relativa circolare USR organizzativa fissi a posteriori il termine per gli adempimenti relativi alle elezioni della componente alunni e genitori nei consigli di classe. I componenti elettivi, infatti, restano in carica sino all'insediamento dei nuovi componenti; non v'è dubbio, quindi, che i rappresentanti dei genitori avrebbero dovuto essere convocati, salva l'operatività di eventuali cause di astensione.

T.A.R. Napoli, 26/01/2021, n.529

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