In materia di scuola dell'infanzia, tutti gli alunni sono destinatari di servizi di carattere individuale o collettivo; poiché gli interventi sono finalizzati al soddisfacimento del diritto allo studio da parte di singoli alunni, l'ammissione ai benefici non è in funzione della natura della scuola frequentata dai medesimi, bensì dello stato di necessità dell'alunno. Né in senso opposto può valere, per le scuole materne, l'interpretazione giurisprudenziale del principio di parità scolastica sancito dall'art. 1, comma 3, l. 10 marzo 2000 n. 62, nel senso che lo Stato è tenuto ad assicurare piena parità tra scuola pubblica e scuola privata sotto il profilo del diritto allo studio (assicurando, quindi, piena parità di trattamento agli studenti dei due tipi di scuola e garantendo eguale libertà di accesso ad essi), ma senza che se ne possa in alcun modo inferire un obbligo di assicurare alle scuole private gli stessi finanziamenti e le stesse erogazioni di beni e servizi disposte per la scuola pubblica.

T.A.R. sez. III - Milano, 02/05/2017, n. 982

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