Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettiva­mente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'eso­nero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri I dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo «tipico» e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.

Corte di Cassazione, sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9689

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