La responsabilità del datore di lavoro, in caso d'infortunio occorso durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, discende tanto dalla mancata adozione delle specifiche misure e dei presidi imposti dalle norme antinfortunistiche quanto dalla violazione della clausola generale dell'art. 2087 c.c., in forza della quale grava sul datore l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutti gli accorgimenti e le misure necessarie a evitare il verificarsi di lesioni di beni primari come la salute e l'integrità fisica, secondo un criterio di massima sicurezza tecnologicamente possibile.
Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2017, n. 12110








