La responsabilità del datore di lavoro, in caso d'in­fortunio occorso durante lo svolgimento della pre­stazione di lavoro, discende tanto dalla mancata adozione delle specifiche misure e dei presidi imposti dalle norme antinfortunistiche quanto dalla violazio­ne della clausola generale dell'art. 2087 c.c., in forza della quale grava sul datore l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, adot­tando tutti gli accorgimenti e le misure necessarie a evitare il verificarsi di lesioni di beni primari come la salute e l'integrità fisica, secondo un criterio di mas­sima sicurezza tecnologicamente possibile.

Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2017, n. 12110

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