La Corte di Cassazione, Sez. Lav., ord. 9 settembre 2025, n. 24922 ha considerato legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizzi il congedo parentale per finalità estranee alla cura diretta del figlio, come lo svolgimento sistematico di attività personali che impediscano il contatto genitore-figlio (nella specie, affidamento continuativo del minore a terzi). In tal caso si configura un abuso del diritto considerato che il diritto al congedo parentale, pur avendo natura potestativa, deve essere esercitato in coerenza con la sua funzione assistenziale e non può risolversi in condotte lesive della buona fede e del legittimo affidamento del datore di lavoro, anche sotto il profilo della indebita percezione dell'indennità economica connessa.

La pronuncia della Cassazione in commento definisce la controversia instaurata da un lavoratore, licenziato per abuso del diritto ai congedi parentali, che aveva impugnato il recesso chiedendo che ne fosse accertata la natura illecita.

La Corte di Appello, in riforma della decisione del Tribunale, rigettava la domanda del lavoratore, accertando che il medesimo aveva utilizzato i congedi parentali per finalità estranee alla cura del figlio, essendosi dedicato ad altre attività lavorative, che ne avevano reso impossibile l'accudimento, con conseguente affidamento del minore a terzi.

La Corte stabiliva che la condotta del lavoratore, consistita nell'uso del congedo per attività diverse da quelle per le quali il beneficio era stato concesso, era contraria a buona fede nei rapporti con il datore di lavoro che si era visto privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente.

Avverso la sentenza della Corte di Appello il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione censurando la pronuncia della Corte d'appello nella parte in cui aveva erroneamente rilevato un abuso del diritto al congedo parentale, benchè il mancato accudimento del figlio fosse avvenuto in soli 5 giorni in un arco temporale di 46 giorni.

A fronte del ricorso del lavoratore, la Cassazione ritiene la decisione della Corte d'appello esente da vizi e quindi la conferma, affermando, in linea con recenti pronunce (Cass. n. 509/2018), che: «il congedo parentale è configurabile come un diritto potestativo, caratterizzato da un comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà. La configurazione legale di tale diritto potestativo non esclude la verifica delle modalità del suo esercizio nel suo momento funzionale, per mezzo di accertamenti probatori consentiti dall'ordinamento, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore negli ambiti suddetti (quello del rapporto negoziale e quello del rapporto assistenziale), posto che la titolarità di un diritto potestativo non determina mera discrezionalità e arbitrio nell'esercizio di esso e non esclude la sindacabilità e il controllo degli atti (Cass. n.16207/2008)».

Quanto, poi, al corretto utilizzo del congedo parentale, la Corte ricorda che: «il diritto va esercitato per la cura diretta del bambino, e lo svolgimento di qualunque altra attività che non si ponga in diretta relazione con detta cura, costituisce un abuso del diritto potestativo del congedo parentale; in coerenza con la ratio del beneficio, infatti, l'assenza dal lavoro per la fruizione del congedo deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al figlio».

La Corte, infine, ribadisce (Cass. n. 4984/2014; Cass. n.8784/2015; Cass. n. 5574/2016; Cass. n. 9749/2016; Cass. n. 21529/2019) che «in caso di abuso del diritto trova applicazione una ratio del tutto analoga a quella delineata da questa Corte in materia di permessi ex lege n. 104 del 1992, in relazione ai quali, per pacifica giurisprudenza di legittimità, può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore, dei permessi in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso».

Alla luce di tale giurisprudenza, quindi, il beneficio del congedo parentale, comportando un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, è giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore come meritevoli di superiore tutela. Pertanto, ove il nesso causale tra assenza dal lavoro e accudimento della prole venga meno, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un abuso del diritto, con conseguente grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, per l'indebita percezione dell'indennità economica connessa.

Venendo al caso di specie, la Corte evidenzia che i giudici di appello, in conformità con la giurisprudenza esposta, e mediante una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, avevano accertato che vi era stato da parte del lavoratore un utilizzo abusivo del congedo parentale. Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite.

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