La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con l'ordinanza dell' 8 agosto 2025, n. 22923 ha affermato che nel caso in cui il lavoratore, durante un viaggio per finalità lavorative, ponga in essere una condotta di guida connotata da evidente violazione delle norme del codice della strada (nella specie: eccesso di velocità e guida in condizioni psico-fisiche non idonee), tiene un comportamento che integra un rischio elettivo idoneo a interrompere il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo, escludendo pertanto la copertura assicurativa INAIL e l'indennizzabilità dell'infortunio.
Il rischio elettivo sussiste quando il lavoratore, mediante una scelta arbitraria, si espone volontariamente a un rischio estraneo alle ordinarie modalità esecutive della prestazione lavorativa, ponendosi quale causa esclusiva dell'evento dannoso
Nel caso di specie un lavoratore, alla guida di un auto per motivi di lavoro, tamponava violentemente un autocarro provocando la morte del passeggero da questi trasportato e riportava, a sua volta, lesioni, anche a carattere permanente. Il lavoratore ricorreva al Tribunale per ottenere la condanna dell'INAIL ad indennizzarlo per l' infortunio sul lavoro occorsogli.
Il Tribunale respingeva il ricorso «ritenendo che la condotta tenuta dal ricorrente nella conduzione del veicolo – attuata pacificamente in violazione delle norme di sicurezza del codice della strada, con particolare riferimento alla velocità di guida superiore ai limiti, forse dovuto a un colpo di sonno – valeva a configurare quel rischio elettivo utile ad escludere l'indennizzabilità da parte dell'INAIL.
Nel frattempo, il lavoratore veniva condannato in sede penale per omicidio colposo del passeggero dell'altro veicolo coinvolto, essendo stato ritenuto l'unico responsabile dell'incidente per aver perso il controllo del proprio mezzo. La Corte di Appello, anche alla luce della condanna definitiva in sede penale, confermava la sentenza del Tribunale.
Il lavoratore impugnava la sentenza davanti alla Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte d'appello, all'esito della ricostruzione della condotta del lavoratore, aveva correttamente «ravvisato la sussistenza del cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, e sussiste ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso (cfr. Cass. 12/02/2021 n. 3763) ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (cfr. Cass. n. 5814 del 2022) che esclude la copertura assicurativa e l'indennizzabilità degli esiti del sinistro.










