Il caso in questione riguarda un membro del personale ATA - lavoratrice fragile - collocata in “malattia d’ufficio” per l’intero anno scolastico con conseguente privazione della retribuzione, e da un punto di vista giuridico pronunciarsi sulla compatibilità, o meno, della normativa nazionale col principio di non discriminazione. Si ricorda che in base all'art. 17 CCNL comparto 2006/2009 il personale con contratto a tempo determinato – sempre che sia stato assunto per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche - ha invece diritto alla retribuzione per intero solo per il primo mese di assenza; nel secondo e terzo mese, la retribuzione e viene ridotta al 50% (oltre alla previsione di cui all'art. 19 comma 2). Tuttavia la Corte d'Appello di L'Aquila ha ritenuto tali previsioni pienamente legittime e non discriminatorie, trattandosi di differenziazione correlata alla stessa natura, stabile o temporanea, del rapporto di lavoro.
È stato pertanto ritenuto come la diversità di trattamento possa essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate e può quindi dipendere anche dalla stessa natura temporanea del rapporto di lavoro, in presenza di ragioni oggettive da rinvenirsi in base a valutazioni di compatibilità con la natura temporanea del rapporto di lavoro a tempo determinato del trattamento attribuito al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Parimenti è stato ritenuto che in riferimento al parametro della quantità di lavoro di cui all’art. 36 Cost., è quindi pienamente giustificata una differenziazione dei trattamenti di malattia in base alla durata del rapporto di lavoro, quale quella operata dalle disposizioni di legge e contrattazione collettiva sopra richiamate, che legittimamente rapportano l’entità della deroga al principio di corrispettività del rapporto di lavoro in funzione di protezione del lavoratore, e quindi la durata dei trattamenti di malattia, alla durata del rapporto di lavoro, prevedendone una riduzione in caso di rapporti a tempo determinato.
Si tratta di una pronuncia alquanto discutibile quanto alla conformità rispetto ai precedenti giurisprudenziali, seppur menzionati nella stessa sentenza, che riconoscono una disparità di trattamento avuto riguardo del differente trattamento economico a prescindere dalla natura, stabile o temporanea del rapporto di lavoro. Tale impostazione peraltro difetterebe con quanto assertivamente affermato dalla giurisprudenziale nazionale e specialmente comunitaria sulla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE.Tale clausola prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato".
Corte d’Appello L’Aquila, n.28/2023








