In tema di licenziamento per inidoneità fisica so­pravvenuta del lavoratore, derivante da una condi­zione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discen­de dal recepimento dell’art. 5 della Dir. 2000/78/CE e dall'interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5.

 La Corte territoriale riteneva che, vista l'inidoneità par­ziale del lavoratore e la non soppressione della posizio­ne lavorativa, il datore di lavoro avrebbe dovuto verifi­care se fosse stato possibile reperire posizioni di lavoro compatibili con il nuovo stato di salute, individuandole tra quelle già esistenti.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso la società de­ducendo l'erroneità della sentenza per aver posto a cari­co del datore di lavoro un onere probatorio relativamente ad un fatto per il quale non è previsto il sindaca­to del giudice, e cioè la modifica dell'organizzazione aziendale. La società riteneva che l'obbligo di repechage si limitasse alle sole posizioni vacanti e non dovesse comportare una modifica dell'assetto organizzativo.

La Corte di Cassazione, muovendo dall'assunto che la sen­tenza di appello avesse imposto giudizialmente la modi­fica dell'organizzazione aziendale, ha accolto il ricorso della società, ritenendo tuttavia che la Corte territoriale avesse omesso di valutare, alla luce della Direttiva n. 78/2000 CE del 27.11.2000, la possibilità di "adatta­menti ragionevoli" del luogo di lavoro per garantire il rispetto della parità di trattamento dei disabili sul luogo di lavoro.

La Suprema Corte ha rilevato che, secondo la giurispru­denza della Corte di Giustizia, l'articolo 5 della Direttiva 2000/78, letto in combinato disposto con i consideran­do 20 e 21, impone agli Stati membri di prevedere, nella loro legislazione, un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti appropriati, cioè provvedimenti efficaci e pratici, a favore di tutte le persone con disabi­lità, al fine di consentire loro di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, purché ciò non dia luogo ad oneri finanzia­ri sproporzionati (cd. "accomodamenti ragionevoli").

Il legislatore italiano, nel recepire l'obbligo previsto dall'art. 5 della direttiva 2000/78/CE, con la legge n. 99 del 2013 (articolo 9, comma 4 - ter) ha aggiunto all'arti­colo 3 del D. Lgs. n. 216 del 2003 il comma 3bis, del se­guente tenore: "Al fine di garantire il rispetto del princi­pio della parità di trattamento delle persone con disabi­lità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dal­la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle per­sone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 mar­zo 2009, n.18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o mag­giori oneri per la finanza pubblica e con le risorse uma­ne, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte, aderendo alla precedente giurisprudenza in materia (sentenze n. 6798 e n. 27243 del 2018) ha statuito che "In tema di li­cenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del la­voratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del dato­re di lavoro, della possibilità di adattamenti organizza­tivi nei luoghi di lavoro purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido - ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispe­cie sottratte "ratione temporis" alla applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell'art. 5 della Dir. 2000/78/CE, dall'interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5".

Corte di Cassazione Sez. Lav. 19 dicembre 2019, n. 34132

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