È illegittimo il licenziamento della dipendente per fruizione abusiva dei permessi ex L. 104/92 se dalla relazione dell'agenzia investigativa emerga un quadro lacunoso delle attività incompatibili svolte dalla lavoratrice, sempre che si tratti di attività che comunque sono a vantaggio del familiare disabile ma non implicanti necessariamente la permanenza presso l'abitazione di quest'ultimo. Solo ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente.

La Suprema Corte ha infatti ricordato che i permessi di cui alla Legge 104/1992 sono riconosciuti al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa. Si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto, ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo, nel caso in cui sussista la «prova diretta o indiretta dell'assenza di assistenza e/o dello svolgimento da parte dell'utilizzatore dei permessi di attività incompatibili con la prestazione della stessa» (in questo senso, Cass. n. 19850/2019; Cass. n. 4984/2014; Cass. n. 8784/2015; Cass. n. 5574/2016; Cass. n. 9217/2016 e Cass. n. 17968/2016).

Corte di Cassazione, Sez. Lav. 19 giugno 2020, n. 12032 -

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account