Il MI risponde ad una domanda in merito validità della dichiarazione di avvenuta vaccinazione come giustificazioneIl MI risponde ad una domanda in merito validità della dichiarazione di avvenuta vaccinazione come giustificazionedell’assenza.FAQ, sezione n. 11: Protezione dei dati personaliIn occasione della campagna vaccinale rivolta al personale scolastico promossa dal Governo per il contrastoal Coronavirus, può il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, acquisire la certificazione comprovantel’effettuazione della prestazione specialistica come giustificativo per l’assenza del dipendente che si èsottoposto alla vaccinazione?Sì. In generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha già chiarito che risulta giustificata la richiesta da partedell’amministrazione di appartenenza di documentazione relativa all’effettuazione di visite mediche, prestazioni specialisticheo accertamenti clinici, quando il dipendente richiede di usufruire di permessi per le assenze correlate a taliesigenze(cfr. “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapportodi lavoro in ambito pubblico” del 14 giugno 2007, punto 8.2, ultimo capoverso). Pertanto il dirigente scolastico, inqualità di datore di lavoro, ai fini della giustificazione dell’assenza dal servizio, è legittimato all’acquisizione del documentoche attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica, che il dipendente, in base alla legge e neicasi previsti dalla contrattazione collettiva di settore,è tenuto a produrre. Resta salvo che ove dalla attestazione prodottadal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, l’amministrazione scolastica,salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge,dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par.1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione (si veda FAQ del Garante Privacy n. 1 sezione “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”).salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge,dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par.1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione (si veda FAQ del Garante Privacy n. 1 sezione “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”).Appare opportuno ribadire che il giustificativo per l’assenza dal lavoro per malattia dovuta a prestazioni sanitarie specialistiche o per altro permesso previsto dalla contrattazione collettiva di settore non deve recare informazioni sulla tipologia della prestazione specialistica effettuata dal dipendente.