La prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 e.e., inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ed il termine di prescrizione può essere interrotto, oltre che dalla domanda giudiziale, da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore; ai sensi del combinato disposto degli arti. 2943 e 1219, c.c. l'efficacia interruttiva della prescrizione va riconosciuta ai soli atti scritti aventi i requisiti della costituzione in mora del debitore, vale a dire l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, nei quali è sufficiente che il creditore porti a conoscenza del debitore la volontà di ottenere il soddisfa­cimento del proprio diritto.

TAR BASILICATA N. 137 - Sez. I — 14 febbraio 2014