In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al col­locamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ve­nendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), di fronte alle quali sono configuratili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'even­tuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concor­suali (per le quali l'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo) in quanto trattasi, piuttosto, del­l'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Corte di Cassazione, sez. un., 23 luglio, 2014, n. 16756