È fondamentale premettere quanto prescritto dall’art. 50 del Codice Privacy che enuncia il divieto di pubblicazione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentirne l’identificazione di minori coinvolti in procedimenti giudiziari. Quindi l’unica tipologia di trattamento ammesso è la comunicazione, quindi tra soggetti determinati e facenti parte l’organizzazione delle attività e il raggiungimento dei fini per cui sono trattati i dati di questi soggetti interessati (individuati dal Codice e dal Re. UE 2016/679 come categoria particolarmente bisognosa di tutela).
Qualsiasi dato pertanto che permettere di coniugare univocamente identità del minore interessato e la sua condizione detentiva (immagini, riferimenti a processi penali o alla condizione di detenzione in generale) deve essere minimizzato ed escluso da tutti i circuiti di divulgazione e quindi di pubblicazione.
I dati degli studenti in carcere sono dati giudiziari e, pertanto, trattati ai sensi dell'art. 10 del Reg. UE 2016/679 e degli artt. 2 sexies e 2 octies del Codice Privacy. Il Dirigente Scolastico deve integrare il registro delle attività di trattamento con i dati de quo, deve autorizzare i docenti al trattamento degli stessi e deve dare l'informativa ai genitori degli studenti. Va citato in tutti i documenti, oltre alle fonti su richiamate, il DM 305/2006, schede 4 e 5.
Sarebbe opportuno individuare un docente quale soggetto designato ex art. 2 quaterdecies Codice per la supervisione su tale trattamento.








