La scuola ha approvato, tramite contatti intercorsi tra docenti, un gemellaggio con una scuola di Barcellona. Il gemellaggio prevede che una classe della città catalana venga, a sue spese, in visita in Sardegna e che parimenti una ns classe di terza ( secondaria di primo grado)si rechi a Barcellona ( 2 -3 giorni) con oneri a carico della ns. scuola.
Trattandosi di un’iniziativa particolare, sulla base delle note Anac del 5 novembre 2025 e del MIM 8524 del 7 novembre, dovrebbe possibile effettuare una gara autonoma.
A ciò si aggiunga che per viaggi di istruzione nella penisola o all’estero in Sardegna, essendo un’isola, è quasi obbligatorio ricorrere a compagnie low cost ( in questo caso obbligatoriamente Ryanair – l’unica che prevede collegamenti diretti).
A tal fine è noto che i prezzi dei biglietti variano continuamente e che prenotandoli con largo anticipo il loro costo risulta più basso. Pertanto sarebbe opportuno e conveniente procedere con una gara autonoma, senza attendere gli altri viaggi di istruzione ancora in fase di definizione.
Tuttavia fra qualche giorno dovrebbero essere attivati gli accordi quadro sul Mepa ( lotto 8 e 10 che riguardano anche la Sardegna).
Si chiede pertanto :
a) se la scuola , a sua tutela, debba attendere che tali bandi siano attivi e verificare se debba ricorrere agli stessi oppure possa agire prescindendo da essi.
Inoltre, premesso che la scuola , negli anni passati , considerato che l’importo totale annuale dei viaggi di istruzione non ha mai superato euro 35.000/ 37.000 ( inclusi i noleggi dei bus x gite di un solo giorno - ) ha sempre effettuato per i viaggi di istruzione di più giorni ( svoltisi sempre in Italia o nell’isola e limitati alle classi terze) trattative dirette ( sul MEPA) rispettando il principio di rotazione degli inviti.

Ciò è in parte dovuto anche al fatto che spesso le originarie destinazioni vengono, a causa dei costi che le famiglie non si possono permettere, annullate o modificate riducendo i giorni di permanenza e/o le località di destinazione. La conseguenza comporta che sia che sia difficile programmare un’unica gara su più lotti.
b ) Ciò premesso, alla luce di quanto sopra riportato si chiede se la scuola possa, viste le succitate note ministeriali e dell’Anac, e considerato che la somma totale non ha mai superato euro 40.000 possa effettuare gare autonome.
Si rimane in attesa di una Vs. tempestiva risposta.
Si chiede altresì di non pubblicare il quesito nel Vs sito.
Grazie

 

Risposta

Con riferimento al quesito che si riscontra tenendo presenti le istruzioni fornite, sia   dal Presidente ANAC del 5 novembre 2025, sia la conseguente Nota prot. 8524 del 7 novembre 2025 emanata dal Ministero dell'Istruzione, non sembra sussistano dubbi circa la possibilità per le istituzioni scolastiche, quali amministrazioni sub-centrali, di poter procedere in autonomia agli affidamenti relativi ai viaggi di istruzione per importi inferiori a 140.000 euro, anche in assenza di qualificazione, purché siano rispettati i principi fissati dal D.Lgs. 36/2023, vale a dire i principi del risultato, concorrenza, trasparenza e corretto calcolo del valore stimato, purchè la scelta organizzativa risulti adeguatamente motivata nella decisione a contrarre.

L’ANAC ha infatti chiarito che la suddivisione in procedure autonome è ammissibile quando i servizi presentano specifiche peculiarità e finalità che non ne consentano la riconduzione ad una categoria omogenea.

A titolo esemplificativo, l’ANAC ha precisato che, nell’ambito dei viaggi organizzati dalle istituzioni scolastiche, si possono individuare tre categorie distinte:

  • corsi di lingua;
  • viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo;
  • viaggi con prevalente componente ludica.

Per queste tipologie di servizi, di natura e finalità intrinsecamente diverse, è pertanto possibile la suddivisione in gare autonome che non verrà considerata frazionamento artificioso.

Pertanto, come è dato evincersi dalle richiamate note, non pare esistere un obbligo generalizzato per cui bisogna di attendere l’attivazione degli accordi quadro MEPA qualora, come nel caso rappresentato, vi siano esigenze oggettive di economicità e tempestività collegate alla variabilità dei prezzi dei vettori low cost e alla necessità di prenotare con largo anticipo, soprattutto in un contesto territoriale come la Sardegna dove i collegamenti diretti possono restringere il mercato e rendere concretamente non fungibili le soluzioni di trasporto.

Bene inteso che una simile scelta va puntualmente motivata nella decisione a contrarre evidenziando le ragioni dell’intervento anticipato e della struttura dell’affidamento.

Quanto al profilo della programmazione annuale, il fatto che la spesa complessiva dei viaggi di istruzione (comprensiva anche di noleggi bus per uscite giornaliere) non superi stabilmente le 35.000 euro consente in via ordinaria di mantenere procedure autonome e anche differenziate nel tempo, purché ciò non si traduca in un artificioso frazionamento finalizzato ad eludere regole sulle soglie, dovendosi invece dimostrare che le destinazioni, la durata e la realizzazione dei viaggi risultano spesso soggette ad annullamenti per ragioni economiche delle famiglie e che, pertanto, non è praticabile una programmazione unica “a lotti” realmente stabile e predeterminata.

 

 

 

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