Buongiorno,
ricorro alla vostra consulenza per la questione che segue. Un assistente amministrativo viene immesso in ruolo in data 01/09/2008 con un pre-ruolo di anni 7 mesi 9 e giorni 9 di cui valido ai soli fini economici 1 anno 3 mesi e 3 giorni. In data 17/03/2023 per compiuta anzianità art. 4 c. 3 DPRR 399/88 è collocato in fascia 21, con anni 21 mesi 2 e giorni 24 complessivi. In data 01/09/2024 transita nel ruolo del Funzionario EQ DSGA con un pre-ruolo complessivo pari a 22 anni mesi 8 e giorni 8.

Il sistema SIDI applica:
1) la temporizzazione della carriera, ponendo l’interessato in fascia 15 anni
2) la ricostruzione, ponendo l’interessato sempre in fascia 15, con anni 16 mesi 5 e giorni 16 validi ai fini giuridici ed economici e anni 6 mesi 2 e giorni 22 validi ai soli fini economici

Quesito:
Per effetto della Legge 103/2023 (c.d. Decreto Salva-infrazioni) il pre-ruolo di anni 22 mesi 8 e giorni 8 deve essere riconosciuto per intero? O, in alternativa, se si considera, ai fini della valutazione del pre-ruolo, la data di immissione nel ruolo di assistente amministrativo 01/09/2008, si deve tener conto della compiuta anzianità art. 4 c. 3 DPR 399/88 maturata in data 17/03/2023? In entrambi i casi, l’interessato verrebbe collocato in fascia anni 21, in contrasto con il
sistema SIDI. La Ragioneria Territoriale dello Stato ritiene di dover applicare la progressione di carriera calcolata con il SIDI, in assenza di circolari esplicative MIM o MEF.

Ringraziando in anticipo,
Cordiali saluti

Risposta

La disciplina del passaggio di ruolo è abbastanza complesso dal punto di vista dello stato giuridico la norma relativa ai passaggi di ruolo del personale della scuola è disciplinato dal D.P.R. 345/83, art. 6 e D.P.R. 399/88, art. 4, commi 8, 9, 10 e 13) prevede una scelta tra “temporizzazione” (commi 8 e 9) e “valutazione dei servizi” (comma 13). La normativa prevede che la scelta che deve essere sempre quella più favorevole al dipendente (comma 13).

L’applicativo ministeriale SIDI applica la “temporizzazione” alla data del passaggio di ruolo. Successivamente, dopo la conferma in ruolo, applica la “valutazione dei servizi” e, infine, con un meccanismo contabile automatico, sceglie tra “temporizzazione” e “valutazione dei servizi”.

La “temporizzazione” consiste nella determinazione della retribuzione ai sensi del D.P.R. 399/88, art. 4, comma 8, e dell’anzianità ai sensi del D.P.R. 399/88, art. 4, comma 9.

La “ricostruzione di carriera”, viceversa consente la valutazione di tutti i servizi. Tuttavia i periodi riconosciuti ai fini della carriera vanno distinti in due tipologie corrispondenti ad altrettante tipologie di anzianità diversamente utilizzabili:

  1. utili ai fini giuridici ed economici;
  2. utili solo ai fini economici.

I primi 4 anni di servizio di pre-ruolo sono sempre riconosciti sia ai fini giuridici che ai fini economici. La parte eccedente i primi 4 anni viene invece riconosciuta ai fini giuridici ed economici solo nella misura dei 2/3 mentre per 1/3 viene riconosciuta ai soli fini economici.

L’anzianità utile ai fini giuridici ed economici è quella che serve al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) che di ulteriori aumenti biennali (fini economici); mentre l’anzianità utile ai soli fini economici serve al solo raggiungimento di ulteriori aumenti biennali e mai della classe superiore.

Il comma 3, dell’art. 4 della legge 399/88 sancisce che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali (e quindi diviene valida sia ai fini economici che giuridici) quando si raggiunge un’anzianità (conteggiando solamente il servizio valido sia ai fini giuridici che economici) pari a:

  • anni 16 per i docenti della scuola secondaria
  • anni 18 per i docenti della scuola primaria e scuola dell’infanzia
  • anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA)
  • anni 20 per il restante personale ATA
  • anni 24 per i docenti dei conservatori e accademie

Al momento del passaggio si possono verificare due casi.

PRIMO CASO: Se dalla “valutazione dei servizi” consegue una retribuzione MINORE O UGUALE alla retribuzione derivante dalla “temporizzazione”, allora il SIDI scrive nel decreto che “non è migliorativo” e continua la progressione economica sulla base della retribuzione e dell’anzianità derivante dalla “temporizzazione”.

Il calcolo dettagliato della retribuzione e dell’anzianità, sia di “temporizzazione” sia di “valutazione dei servizi”, è riportato al termine della presente nota (*).

Dal 1996, con l’introduzione delle fasce stipendiali, a tutti coloro che all’atto del passaggio sono nella stessa fascia con la temporizzazione viene attribuita la stessa anzianità: non si tiene perciò conto dell’effettivo numero di anni di anzianità. Questo problema nasce dal fatto che la temporizzazione è stata istituita quando la progressione economica e di carriera era basata sugli aumenti biennali; per renderla equa ed equilibrata sarebbe opportuno apportare qualche semplice modifica.

Una situazione paradossale, piuttosto frequente, si crea all’atto della conferma in ruolo,quando si confronta la ricostruzione con la temporizzazione. In molti casi, il trattamento economico con la temporizzazione può risultare momentaneamente più favorevole; ma successivamente (addirittura dopo pochi mesi) si rivela più conveniente la ricostruzione poiché,al compimento delle anzianità previste per i diversi ordini di scuola, la parte inizialmente attribuita ai soli fini economici diviene interamente valida per il raggiungimento delle successive fasce stipendiali, consentendo il passaggio alla fascia successiva.

All’atto della conferma in ruolo, è possibile perciò usufruire della temporizzazione e nel momento in cui la norma diviene più favorevole la ricostruzione, in alternativa alla prima. Le norme in materia sono chiare e concordi nel riconoscere il diritto alla ricostruzione di carriera anche a seguito di passaggio di ruolo, senza fissare una precisa data in cui occorre stabilire quale sia il trattamento più favorevole.

Si comprende bene che la ricostruzione nei casi di passaggio ad un ruolo superiore, quando prevista, è più favorevole della temporizzazione dato che anche le retribuzioni sono maggiori.

SECONDO CASO: Se invece dalla “valutazione dei servizi” consegue uno stipendio annuale lordo MAGGIORE della retribuzione derivante dalla “temporizzazione” (stipendio annuale lordo più assegno personale annuale lordo), allora il decreto prosegue la progressione economica sulla base della retribuzione e dell’anzianità derivante dalla “valutazione dei servizi”.

Apparentemente sembra tutto a posto. Sembra, cioè, che il meccanismo contabile automatico adottato dall’applicativo ministeriale SIDI scelga davvero a favore del dipendente, sia nel primo che nel secondo caso, ma non è così.

Nel secondo caso nulla da obiettare; l’applicativo ministeriale SIDI sceglie la “valutazione dei servizi”, che è senza alcun dubbio la scelta più favorevole al dipendente, in quanto a partire dalla data di passaggio di ruolo la retribuzione lorda è sempre più elevata rispetto alla retribuzione derivante dalla “temporizzazione” e, come è evidente, resterà più elevata anche nei mesi e anni successivi fino alla cessazione del servizio.

Nel primo caso invece la situazione cambia completamente; infatti, l’applicativo ministeriale sceglie la “temporizzazione”, ma non si può affermare che si tratta sempre della scelta più favorevole al dipendente, in quanto la retribuzione lorda non resta sempre più elevata rispetto alla retribuzione derivante dalla “valutazione dei servizi”, più precisamente non resta sempre più elevata complessivamente, vale a dire dalla data di passaggio di ruolo fino alla data di cessazione del servizio.

Per diversi decenni, in tanti nel mondo della scuola hanno avuto dubbi sulla “temporizzazione”, ma nessuno è mai riuscito a capire bene dove si nascondeva l’errore dell’applicativo ministeriale SIDI e che cosa si poteva fare per rimediare.

Nel primo caso tuttavia il sistema informativo del MIUR (il SIDI) e le Ragionerie Territoriali dello Stato, in queste situazioni, non riconoscono l’anzianità e l’inquadramento economico determinati con la ricostruzione, affermando che il trattamento più favorevole deve essere definito alla data della conferma in ruolo senza considerare gli sviluppi futuri.

L’Amministrazione sostiene che: “Se l’anzianità giuridica ed economica riconosciuta dopo laconferma in ruolo è superiore a quella riconosciuta con la temporizzazione ed è tale da consentire il passaggio al ruolo successivo, dalla stessa data il dipendente viene collocato nel gradone superiore a quello determinato con la temporizzazione. Diversamente, la carriera prosegue in base all’anzianità riconosciuta con la temporizzazione al momento del passaggio.”

Questa procedura interpreta in modo errato le disposizioni legislative e produce evidenti effetti perequativi, non consentendo in numerose situazioni di riconoscere il trattamento più favorevole che si concretizza dopo breve tempo dalla conferma in ruolo.

In questi casi, si dovrebbe consentire al docente interessato il diritto di scegliere il trattamento che ritiene più favorevole, senza l’interferenza dell’amministrazione, dando così applicazione piena e compiuta alla volontà del legislatore.

Molti docenti, penalizzati dalla valutazione dell’anzianità con la temporizzazione, hanno ottenuto il legittimo riconoscimento alla ricostruzione di carriera e, di conseguenza, al trattamento economico effettivamente più favorevole, ricorrendo al giudice del lavoro.

DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 4/2019

La Corte dei Conti con delibera n. 4 del 2019 ha scoperto un grave errore di impostazione dell’applicativo ministeriale SIDI e per individuare l’unico rimedio possibile.

I giudici della Corte dei Conti hanno concentrato la loro attenzione sul meccanismo contabile automatico adottato dal SIDI, perché è evidente che se il meccanismo contabile automatico è corretto, allora la scelta sarà effettivamente quella più favorevole al dipendente; se invece il meccanismo contabile automatico non è corretto, allora la scelta, invece di essere quella più favorevole al dipendente, di fatto diventa quella più vantaggiosa per l’amministrazione, che pagherà meno del dovuto al dipendente.

Il meccanismo contabile automatico dell’applicativo ministeriale SIDI non ha nulla di misterioso o complicato, anzi è estremamente semplice: si tratta del confronto tra due numeri, se il primo numero è maggiore o uguale al secondo, allora l’applicativo sceglie la “temporizzazione”; se invece il primo numero è minore del secondo, allora l’applicativo sceglie la “valutazione dei servizi”.

Il primo numero, come si è già visto sopra, è dato dallo stipendio annuale lordo del nuovo profilo professionale, alla data del passaggio di ruolo, calcolato con il procedimento descritto dal D.P.R. 399/88, art. 4, comma 8, che viene suddiviso in due parti: lo stipendio annuale lordo, corrispondente alla posizione stipendiale immediatamente inferiore del C.C.N.L. vigente, e un assegno personale annuale lordo, riassorbibile alla data di attribuzione della successiva posizione stipendiale.

Il secondo numero è dato dallo stipendio annuale lordo corrispondente alla posizione stipendiale, correlata all’anzianità utile ai fini giuridici ed economici e derivante dalla “valutazione dei servizi” alla data di passaggio di ruolo, senza assegno personale annuale lordo riassorbibile.

Questo meccanismo contabile automatico è più che discutibile perché non tiene minimamente conto dell’anzianità.

Infatti, può capitare che alla data del passaggio di ruolo la “temporizzazione” sia più favorevole della “valutazione dei servizi”, ma tale scelta viene confermata dall’applicativo ministeriale SIDI anche se il dipendente il giorno dopo la data di passaggio di ruolo dovesse maturare con la “valutazione dei servizi” la posizione stipendiale successiva, con una retribuzione lorda complessiva ovviamente superiore a quella complessiva derivante dalla “temporizzazione”.

Quindi è chiaro che stabilire la scelta tra “temporizzazione” e “valutazione dei servizi” sulla base della retribuzione lorda di un solo giorno (la data di passaggio di ruolo) è nella maggior parte dei casi in contrasto con la norma, che va interpretata come scelta a favore del dipendente in termini di retribuzione lorda complessiva, vale a dire dalla data di passaggio di ruolo fino alla data di cessazione del servizio, come ha comprovato la citata deliberazione della Corte dei Conti.

Alla deliberazione della Corte dei Conti n. 4/2019 si è giunti proprio sulla base delle incongruenze rilevate nella scelta tra “temporizzazione” e “valutazione dei servizi”.

Infatti, due assistenti amministrative dell’istituto scolastico “Bramante” di Macerata hanno segnalato al dirigente scolastico l’incongruenza dei decreti emanati dal SIDI con la “temporizzazione”.

Il dirigente scolastico riconosce l’errore causato dalla scelta operata dall’applicativo ministeriale SIDI e modifica manualmente i due decreti applicando la “valutazione dei servizi”, come avevano richiesto le assistenti amministrative.

La Ragioneria Territoriale dello Stato non “vista” i due decreti perché non sono conformi all’applicativo ministeriale SIDI.

Il dirigente scolastico, ricevuta l’osservazione della Ragioneria Territoriale dello Stato, conferma i due decreti e li rispedisce alla medesima Ragioneria Territoriale dello Stato, la quale segnala il caso alla Sezione regionale di Controllo, che a sua volta trasmette i due decreti alla Corte dei Conti.

La Corte dei Conti, come si evince dalla deliberazione, analizza con cura sia i decreti emanati dal SIDI con la “temporizzazione” sia i decreti modificati dal dirigente scolastico con la “valutazione dei servizi” e dichiara la “conformità a legge” dei decreti modificati dal dirigente scolastico (pag. 16 della deliberazione).

Nella citata deliberazione non si afferma che il meccanismo contabile automatico adottato dall’applicativo ministeriale SIDI sia impreciso o erroneo, ma nella sostanza di questo si tratta; infatti, dichiarare la “conformità a legge” dei decreti modificati dal dirigente scolastico porta conseguentemente a ritenere che i decreti elaborati dall’applicativo ministeriale SIDI non siano conformi a legge, almeno nei due casi esaminati e in tutti i casi simili.

L’errore rilevato è grave perché nei decreti elaborati dall’applicativo ministeriale SIDI per i passaggi di ruolo del personale A.T.A. si sostiene, sia nei casi di “temporizzazione” sia nei casi di “valutazione dei servizi”, che è stata operata la scelta più favorevole al dipendente e invece, come si è visto, non è vero in tanti casi.

Tale errore ha causato e continua a causare significativi, talvolta rilevanti, danni economici al personale docente e ATA interessato, non solo sulla retribuzione, ma anche sulla pensione e sul trattamento di fine rapporto o di fine servizio. Il personale interessato spesso subisce questo danno economico senza opporsi, per rassegnazione o mancanza di informazione, ma anche perché il decreto SIDI, così come è strutturato è ingannevole; infatti, scrivere nel decreto che la “valutazione dei servizi” non è migliorativa rispetto alla “temporizzazione” significa lasciare intendere che la “temporizzazione” sia la scelta più favorevole al dipendente. Tuttavia, ciò non solo non è vero, come è stato ampiamente e dettagliatamente descritto nella deliberazione della Corte dei Conti n. 4/2019, ma è anche ingannevole sia per il dipendente sia per il dirigente scolastico che firma il decreto, oltre che per la Ragioneria Territoriale dello Stato alla quale è demandato il controllo di legittimità.

Si potrebbe modificare il meccanismo contabile automatico dell’applicativo ministeriale SIDI in tanti modi, sicuramente più equilibrati di quello adottato attualmente, che determina una scelta sbagliata nella maggior parte dei casi, circa il 90% dei casi. Per esempio, ampliando il periodo di confronto della retribuzione ad almeno un anno o due (anziché un solo giorno) oppure confrontando le anzianità derivanti dai due metodi.

La Corte dei Conti invece non ha suggerito alcuna modifica dell’applicativo ministeriale SIDI, forse per garbo istituzionale, ma è più probabile che abbia ritenuto impossibile trovare un meccanismo contabile automatico tale da definire correttamente la scelta tra “temporizzazione” e “valutazione dei servizi”; pertanto, ha “proposto” una soluzione più radicale: l’intervento diretto del dipendente interessato dalla ricostruzione della carriera, tramite una specifica istanza che gli consenta di optare per la “valutazione dei servizi” (pag. 17 della deliberazione).

Tra l’altro il decreto legge 69 del 13 giugno 2023, ovvero il “Decreto Salva Infrazioni”, convertito in legge 103 del 10/8/2023, dispone la valutazione “per intero” di tutta l’anzianità di servizio riconosciuta utile. Inoltre il dl 69/2023 prevede la valutazione del solo “servizio effettivo prestato”. Le modifiche apportate dal d.l. 69/2023 valgono per le immissioni in ruolo con decorrenza dall’ a.s. 2023/2024. Anche tali modifiche mentre vengono applicate da SIDI per le nuove immissioni in ruolo non vengono applicate da SIDI per i passaggi.

In risposta al quesito posto si consiglia, pertanto, di fare manualmente il decreto di ricostruzione di carriera con i l riconoscimento dell’intera carriera pre-ruolo ovvero con la opzione per la ricostruzione di carriera da parte dell’interessato invece della ricostruzione e di inviare alla Ragioneria il decreto fatto cartaceo con il pieno riconoscimento della carriera e nella nota di trasmissione citare la normativa sopra indicata. In caso di rigetto, l’unica alternativa è il ricorso.


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