DOMANDA
Se un candidato ad una supplenza breve, infortunato sul lavoro-durante una supplenza cessata il 7 febbraio, prognosi dell'Inail fino al 15/02. Il 12 c.m. si presenta per assumere servizio per una supplenza breve. Ha diritto alla conservazione del posto fino al 16, oppure la supplenza si conferisce a chi lo segue in graduatoria. Vi sarei veramente grata se mi rispondeste con sollecitudine. Ci sono pareri discordanti
RISPOSTA
L’art. 20 del CCNL/2007 recita: “1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra”.
Pertanto, il personale a tempo determinato può accettare nuove nomine e avere il riconoscimento giuridico ed economico della supplenza, se tali nomine sono conferite in costanza di patologia.
Ciò che rileva ai fini della possibilità di accettare la supplenza in costanza di patologia è che l’infortunio sia iniziato e quindi stato riconosciuto in una precedente supplenza e che perduri al momento della nuova nomina.
Nel caso proposto, invece, il collaboratore scolastico è ancora in periodo di malattia fino a completa guarigione clinica ossia fino al 15 febbraio, ha diritto alla conservazione del posto fino al 7 Febbraio (il precedente contratto ha però avuto termine), ha titolo ad accettare eventuale proroga della supplenza o una nuova supplenza che, ai sensi dell’art. 20 sopra citato, avrà piena validità giuridica ed economica, fruendo delle disposizioni relative a chi è oggetto di infortunio, cioè anche all’intera retribuzione fino a completa guarigione clinica (ovviamente nei limiti di durata della nomina). Dal 8 Febbraio al 15 Febbraio potrà pertanto accettare eventuali nuove nomine senza la necessità di effettuare la presa di servizio formale la quale avverrà alla fine del periodo di guarigione, ma se non ci sono proroghe dal 7 Febbraio al 15 Febbraio non ha nessun diritto, inoltre se non c’è piena guarigione clinica come fa a presentarsi il 12 Febbraio?








