DOMANDA

Esperto esterno che emette fattura elettronica dopo il 14/07/2018 segnalando di essere nel regime fiscale RF01 (ordinario). inerisce in fattura sia la ritenuta d'acconto che l'IVA con motivazione esigibilità IVA S - Scissione dei pagamenti. In base a nuova normativa la fattura non va bene? quali ritenute deve versare la scuola ritenuta d'acconto e netto comprensivo di IVA al professionista o netto al professionista e IVA allo Stato? grazie

RISPOSTA

Per ciò che concerne la ritenuta d’acconto il professionista applica una ritenuta pari a:

  • 20% a titolo d’acconto sul reddito delle persone fisiche con l’obbligo di rivalsa
  • 30% nel caso di soggetti non residenti per i quali la ritenuta non è a titolo di acconto dell’imposta bensì a titolo definitivo

Non operano la ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo i privati.

Sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a qualunque titolo. In particolare si tratta dei compensi corrisposti:

  • per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, ed anche sotto forma di partecipazione agli utili;
  • per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore da parte dello stesso autore;
  • sui diritti per opere d'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a euro 25,82 (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Per ciò che concerne l’IVA, invece, la legge di conversione del decreto legge Dignità conferma la modifica nel senso dell’inapplicabilità del regime dello split payment nei riguardi dei professionisti che emettono fatture verso la pubblica amministrazione e gli altri soggetti interessati dal meccanismo. I passaggi salienti della complessa vicenda sono i seguenti:

  • lo split payment IVA è stato introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Stabilità 2015) che ha previsto l’applicazione della “scissione dei pagamenti o pagamenti divisi” alla generalità dei soggetti con esclusione dei professionisti;
  • il Decreto Legge 50/2017 ha esteso, a partire dal 1° luglio 2017, lo split payment IVA anche sulle fatture emesse dai professionisti soggetti a ritenuta d’acconto;
  • a partire dal 14 luglio 2018, giorno dell’entrata in vigore del Decreto dignità, si pone termine alla scissione dei pagamenti sulle fatture dei professionisti.

Il Legislatore ha di fatto accolto le istanze dei professionisti che lamentavano di subire già l’applicazione della ritenuta del 20% e il meccanismo della scissione dei pagamenti provocava una situazione di sofferenza finanziaria.

Vediamo quali sono le modifiche in tema di fatturazione da parte dei professionisti nei confronti dei soggetti split payment. In pratica, dal 14 luglio 2018:

  • il professionista emette la fattura senza indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;
  • il committente/cessionario split payment che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta alla fonte Irpef e deve versare al professionista l’imponibile e l’IVA relativa;
  • il professionista, a fronte dell’emissione della fattura, quale debitore IVA, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario, in base all’esigibilità differita o immediata.

Se la fattura emessa con scissione dei pagamenti ad avviso di chi scrive non va accettata e richiesto di rimetterla con Iva ad esigibilità immediata ovvero se già accettata l’IVA va pagata al professionista non all’Erario

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