Dopo gli avvenimenti di marzo 2019 a Crema e di maggio 2019 ad Arquà Petrarca, in cui i conducenti di due scuolabus si sono resi responsabili di incidenti mentre erano alla guida dei mezzi durante il trasporto degli alunni, alcune famiglie ci hanno chiesto se le coperture assicurative stipulate dall'Istituto scolastico coprono gli eventuali danni provocati.

Pur avendo delle analogie i due avvenimenti sono diversi sia nei modi che nelle responsabilità.

Nel marzo 2019 il conducente di uno scuolabus di una società ingaggiata dal Comune di Crema, che avrebbe dovuto portare gli studenti di una scuola media presso una palestra situata all’interno dello stesso Comune, prima sequestra i trasportati, successivamente dirotta il mezzo. Fermato dalle forze dell’ordine dà fuoco all’automezzo.

Nel maggio 2019 il conducente di uno scuolabus, dipendente di un’impresa di trasporti privata che fornisce i servizi di trasporto al Comune di Arquà Petrarca, per motivi non ancora chiari subisce un incidente che porta al ribaltamento del mezzo. Dopo aver messo in sicurezza gli alunni trasportati si allontana apparentemente senza motivo e viene arrestato dopo qualche ora con l’accusa di omesso soccorso e guida in stato di ebbrezza.

In entrambe i casi, fortunatamente, non ci sono state vittime e i feriti sono statiaccolti in ospedale in codice verde e tenuti in osservazione.

Non è certo nostra intenzione sostituirci alla Magistratura e, anche alla luce delle indagini ancora in corso, ipotizzare eventuali responsabilità sarebbe certamente inopportuno. Per completezza di informazione, nel caso di Arquà Petrarca, nel febbraio 2020, il giudice ha fatto cadere l’accusa penale di omesso soccorso, mentre rimane ancora possibile il reato penale per guida in stato di ebbrezza. Il conducente infatti, anche se non superava la soglia prevista per un conducente “privato”, risultava positivo all’alcooltest, che come ricordiamo deve risultare “0,00” per il conducente di un mezzo pubblico.

Più definita appare invece la situazione del conducente di Crema in quanto in quanto, in questo caso ci troviamo di fronte a reati penali molto gravi ed evidenti: sequestro di persona, dirottamento di un mezzo adibito al trasporto pubblico, tentata strage e distruzione del veicolo.

Sotto il profilo squisitamente assicurativo occorre evidenziare come i passeggeri trasportati siano sempre in copertura assicurativa. Il passeggero che ha subito dei danni fisici in seguito ad un sinistro stradale deve essere sempre risarcito dalla Compagnia Assicurativa del veicolo in cui viene trasportato, anche se la colpa del sinistro è da ascrivere al conducente e non a terzi.

La scuola, in entrambi questi casi, non ha quindi nessuna responsabilità diretta, in quanto fruiva di un servizio organizzato, commissionato e gestito da un altro Ente Pubblico, nel caso di specie: il Comune.

Il caso di Crema tuttavia, a nostro parere merita un approfondimento.

La natura e la dinamica dell’evento, così com’è stata presentata dalla stampa, potrebbe presupporre un atto di terrorismo.

I terroristi, veri o presunti, desiderano soprattutto attirare l’attenzione e purtroppo puntano principalmente ad azioni eclatanti con un forte rilievo mediatico, come in questo caso.

Subito dopo gli attentati, in una larga parte della popolazione, cresce fortemente la sensibilità sul tema.L’esistenza di una richiesta di coperture in relazione ad eventuali attenti terroristici almeno dal punto di vista emozionale è quindi più che giustificabile.

La quasi totalità delle coperture assicurative scolastiche, di norma, già prevedono questo tipo di eventualità, tuttavia, a nostro parere, è il caso di sottoporre la polizza assicurativa ad un Broker specializzato e, nel caso la polizza attualmente sottoscritta non prevedesse questo tipo di copertura,può essere sufficiente richiedere un integrazione da inserirenei prodotti assicurativi già sottoscritti.

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