Per poter rispondere alla domanda occorre introdurre il concetto di nesso causale, o eziologico,ovvero il legame esistente tra il fatto dannoso ed il danno medesimo.
Senza entrare troppo nel merito normativo o giurisprudenziale possiamo affermare che il nesso causale prende spunto dagli Articoli 40 e 41 del Codice Penale: un evento che ha provocato un danno può essere imputato ad una persona solo se lo stesso sia conseguenza della sua condotta.

Al contrario del sistema penalistico, in ambito civile il legislatore del '42 non ha dedicato al nesso causaleun'apposita definizione, tant'è che, fino a pochi anni fa, la giurisprudenza civile si era orientata a favore di una trasposizione diretta dei principi espressi penalmente sul versante della Responsabilità Civile.

Attualmente la dottrina e la giurisprudenza stanno conducendo un progressivo ripensamento dei rapporti tra causalità civile e penale sull'assunto che la causalità civile risponde ad esigenze e finalità diverse da quella penale, poiché, nella prima tende ad individuare il soggetto che deve riparare economicamente il danno, la seconda, invece deve sanzionare un comportamento riprovevole.

Di fatto, la giurisprudenza non considera più "condivisibile" la coincidenza dei concetti di causalità tra responsabilità penale e responsabilità civile, in quanto quest’ultima deve basarsi su regole di responsabilità dai criteri più “elastici”, frutto di una pluralità di fattori, antecedenti, concomitanti o successivi, che possono incidere nel meccanismo causa-effetto.

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla prova del nesso causale. Esattamente come espresso più sopra, l’assicurato deve provare in modo certo,la relazione chesussistetra la causa del danno e il suo effetto.

In altre parole, il danneggiato assicurato, per ottenere il rimborso dalla Società Assicuratrice deve provare,in modo inequivocabile, che il danno subito è intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza della provata esistenza del nesso causale l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro.

Nel caso in questione la Compagnia di Assicurazione identifica nel Certificato medicoil nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Se la data di accesso al Pronto Soccorso è posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi. Certamente, anche in questo caso, la casistica è vastissima; è capitato, infatti, frequentemente che un trauma giudicato dall’infortunato o dalla sua famiglia di modesta entità si sia rivelato col passare dei giorni decisamente più grave di quanto ipotizzato.

In questi casi assumono particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato. In ogni caso, a nostro parere, diventa particolarmente importante, almeno a livello preventivo attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in polizza relative alla denuncia del sinistro.

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