In occasione del Columbus Day il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e il Presidente della National Italian American Foundation (NIAF), Robert Allegrini, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa di durata triennale volto a promuovere nelle scuole italiane la conoscenza della storia dell'emigrazione italiana nelle Americhe. L'iniziativa era stata anticipata dallo stesso Ministro a New York nel settembre scorso, nel corso dell'incontro con la comunità italiana e italoamericana al Consolato generale, quale strumento per consentire alla NIAF di portare quella storia nelle aule italiane.

Secondo quanto reso noto, l'accordo prevede che la conoscenza dell'emigrazione italiana nelle Americhe trovi spazio nel curricolo delle scuole secondarie di secondo grado e che, per il primo ciclo, siano promossi approfondimenti di natura sia curricolare sia extracurricolare. Il programma comprende forum, webinar, seminari, convegni e attività educative dedicati alla valorizzazione della lingua italiana, del patrimonio culturale e delle eccellenze nazionali, mentre la NIAF si impegna a favorire lo scambio di buone pratiche educative e la diffusione della lingua e della cultura italiana, anche presso la Scuola d'Italia di New York. Nelle dichiarazioni del Ministro l'intesa è inquadrata nel compito della scuola di trasmettere la consapevolezza del passato e dei valori fondanti della civiltà occidentale e di rafforzare il legame con la comunità italoamericana.

L'annuncio, rilanciato con la formula dello «sbarco» della materia nei programmi scolastici, merita tuttavia di essere ricondotto entro le coordinate dell'ordinamento scolastico, perché dalla natura dello strumento utilizzato dipende la portata effettiva degli impegni che ne derivano per le istituzioni scolastiche e per i docenti.

La natura giuridica del protocollo d'intesa

Il protocollo d'intesa tra il Ministero e un soggetto esterno, pubblico o privato, è uno strumento di collaborazione di carattere programmatico, riconducibile, quando intercorre tra amministrazioni, alla logica degli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in ogni caso privo di efficacia normativa. Esso vincola le parti firmatarie a svolgere le attività concordate e può orientare l'azione degli uffici ministeriali, ma non è idoneo, di per sé, a modificare l'ordinamento degli studi né a imporre obblighi alle singole istituzioni scolastiche.

Il Ministero ha sottoscritto negli ultimi anni numerosi protocolli di questo tipo, da quello con la Società Dante Alighieri per la promozione della lingua e della cultura italiana a quelli in materia di contrasto alla violenza di genere, e in tutti i casi la traduzione degli impegni nella didattica è passata attraverso note, iniziative formative e proposte progettuali rivolte alle scuole, la cui adesione resta rimessa alle scelte degli organi collegiali.

Curricolo nazionale e autonomia delle istituzioni scolastiche

L'affermazione secondo cui la storia dell'emigrazione entrerebbe «nel curricolo» delle scuole superiori va dunque letta con cautela. I contenuti obbligatori degli insegnamenti sono definiti, per il secondo ciclo, dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate sulla base dei regolamenti di riordino del 2010 (D.P.R. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89) e dei successivi interventi di revisione; per il primo ciclo, dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Una modifica vincolante dei traguardi di apprendimento richiede un intervento su tali atti, che il protocollo non realizza.

Ne consegue che, allo stato e in assenza di un formale aggiornamento delle Indicazioni nazionali, l'ingresso del tema nella didattica avverrà attraverso i canali propri dell'autonomia scolastica: la quota di autonomia del curricolo e le scelte di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli articoli 8 e 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, da recepire nel piano triennale dell'offerta formativa deliberato dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio d'istituto; la programmazione dei singoli dipartimenti e consigli di classe, in particolare nell'insegnamento della storia e in quello trasversale dell'educazione civica disciplinato dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle relative Linee guida; le attività extracurricolari, alle quali il protocollo fa espresso riferimento per il primo ciclo.

Resta fermo, in ogni caso, il principio di libertà di insegnamento sancito dall'articolo 33 della Costituzione e ribadito dall'articolo 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in forza del quale le modalità di trattazione dei contenuti, la scelta delle fonti e l'approccio storiografico rimangono rimessi alla responsabilità professionale del docente, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e della programmazione collegiale.

Le attività con soggetti esterni

Un ultimo profilo riguarda le iniziative che vedranno coinvolti la NIAF o altri soggetti esterni nelle attività rivolte agli studenti. La partecipazione di enti terzi ad attività didattiche ed educative deve essere coerente con il PTOF e, secondo la prassi consolidata e le indicazioni ministeriali in materia di consenso informato delle famiglie per le attività extracurricolari e per quelle su temi di particolare sensibilità, accompagnata da un'adeguata informazione preventiva ai genitori. Qualora le iniziative comportino il trattamento di dati personali degli studenti, ad esempio in occasione di webinar o di scambi con istituzioni estere, occorrerà inoltre verificare il rispetto del regolamento (UE) 2016/679, anche con riguardo ai trasferimenti verso paesi terzi.

Considerazioni conclusive

Il protocollo MIM–NIAF offre alle scuole un'occasione di approfondimento su una pagina significativa della storia nazionale, che lega la vicenda migratoria italiana alla costruzione delle comunità italoamericane. Sul piano giuridico, tuttavia, esso si colloca tra gli strumenti di promozione e di indirizzo e non tra le fonti che definiscono il curricolo obbligatorio: fino a un eventuale aggiornamento delle Indicazioni nazionali, l'effettivo spazio che il tema troverà nella didattica dipenderà dalle scelte che ciascuna istituzione scolastica, nell'esercizio della propria autonomia, vorrà compiere in sede di PTOF e di programmazione.

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