Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026 del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, il legislatore delegato ha completato, almeno sul piano dell'ordinamento interno, il percorso di adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale avviato con la legge 23 settembre 2025, n. 132. Il provvedimento, che consta di cinquantaquattro articoli ed entra in vigore il 23 ottobre 2026, è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge n. 132 del 2025 e, accanto alla disciplina dei poteri delle autorità nazionali (AgID quale autorità di notifica, ACN quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico), dedica il proprio Capo III, agli articoli da 36 a 51, all'impiego dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione.
Per il sistema nazionale di istruzione le disposizioni rilevanti sono concentrate negli articoli 36, 37 e 38, che danno attuazione ai criteri direttivi di cui alle lettere e), g) e i) dell'articolo 24, comma 2, della legge delega: percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'uso dei sistemi di IA, potenziamento delle competenze STEM e artistiche nei curricoli anche attraverso l'orientamento personalizzato, attività formative sulla comprensione tecnica e sull'uso giuridicamente consapevole delle tecnologie nei corsi universitari, AFAM e ITS Academy.
La lettura che se ne è data a caldo, secondo cui l'intelligenza artificiale costringerebbe le istituzioni scolastiche a «ripartire da zero», coglie un dato reale ma merita di essere ricondotta entro coordinate più precise.
I documenti dell'autonomia da aggiornare
Il decreto incide anzitutto sui tre atti nei quali si esprime l'autonomia della singola istituzione scolastica. Il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente e approvato dal consiglio d'istituto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dall'articolo 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dovrà dare conto delle scelte didattiche e organizzative in materia di intelligenza artificiale. Il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 dovrà declinare gli impegni reciproci di scuola, studenti e famiglie rispetto all'uso di questi strumenti, in coerenza con il ruolo che il decreto assegna alla scuola quale presidio di prevenzione e di benessere digitale e con il coinvolgimento delle famiglie nella tutela del minore anche nello spazio virtuale. Il regolamento d'istituto, infine, dovrà prevedere modalità di impiego delle tecnologie che siano sicure e verificabili.
L'adempimento non nasce tuttavia dal nulla. Già il decreto ministeriale 9 agosto 2025, n. 166, recante le Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, aveva indotto numerose scuole a integrare l'atto di indirizzo per il PTOF e a dotarsi di un piano d'istituto per l'IA, spesso accompagnato da uno specifico regolamento interno e dalla nomina di un referente. Per queste istituzioni il lavoro richiesto dal D.Lgs. 179/2026 sarà, più che una riscrittura, una verifica di conformità rispetto a un quadro che acquista ora rango legislativo; per le altre, l'aggiornamento sarà effettivamente più impegnativo.
Un profilo temporale merita attenzione. L'entrata in vigore del decreto il 23 ottobre cade a ridosso del termine entro il quale, per prassi consolidata, il PTOF viene annualmente rivisto, e soprattutto precede l'adozione del decreto ministeriale sui criteri di formazione dei docenti, che l'articolo 38 rimette al Ministro dell'istruzione e del merito entro novanta giorni dall'entrata in vigore. È ragionevole attendersi che ulteriori indicazioni operative giungano dal Ministero nei prossimi mesi, e un'integrazione dei documenti d'istituto condotta in fretta, senza attenderle, rischierebbe di dover essere rivista a breve.
Curricoli, indicazioni nazionali e formazione del personale
Sul versante ordinamentale, il decreto prevede l'aggiornamento delle Indicazioni nazionali per il secondo ciclo di istruzione, con l'inserimento delle tecnologie avanzate e dell'intelligenza artificiale generativa nei percorsi di studio, sia come oggetto di insegnamento sia come strumento didattico, nonché l'ingresso dei temi dell'IA nell'insegnamento dell'educazione civica e della cittadinanza digitale. A ciò si affiancano il potenziamento delle discipline STEAM e il loro impiego nelle attività di orientamento e nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Il perimetro si estende oltre la scuola, investendo gli ITS Academy, l'istruzione superiore e la formazione degli adulti, per i quali sono previsti percorsi di alfabetizzazione digitale e di riqualificazione professionale.
Quanto alle risorse, l'articolo 37 mette a disposizione fino a 100 milioni di euro a valere sul programma nazionale «PN Scuola e Competenze 2021-2027», in relazione a quella che il testo qualifica come emergenza educativa connessa all'uso dei social e degli ambienti basati su sistemi di IA; le prime ricostruzioni giornalistiche e ministeriali collegano lo stanziamento anche al piano di formazione dei docenti. I criteri di riparto tra territori e istituzioni scolastiche non risultano ancora definiti.
La formazione del personale docente seguirà i criteri del decreto ministeriale previsto dall'articolo 38 e, secondo quanto annunciato, non si limiterà agli aspetti strumentali, ma riguarderà il funzionamento dei sistemi algoritmici, il riconoscimento dei rischi di errore e di distorsione e la tutela dei dati personali degli studenti.
I comitati tecnico-etici territoriali
Una novità di rilievo sul piano della governance è rappresentata dai comitati tecnico-etici territoriali, organizzati in rete e la cui istituzione è rimessa agli uffici scolastici regionali. A questi organismi sono attribuite funzioni di indirizzo pedagogico nei confronti delle scuole, di accompagnamento delle sperimentazioni didattiche e di vigilanza sulla protezione dei dati personali e sui diritti fondamentali degli studenti.
Resta da verificare, alla luce dei provvedimenti attuativi, quale sia la natura giuridica degli atti che i comitati adotteranno e in che misura i loro indirizzi possano vincolare le scelte degli organi collegiali, che restano titolari della competenza a deliberare il PTOF e il regolamento d'istituto. Il tema non è secondario, perché il rapporto tra indirizzi di livello regionale e autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, garantita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e dal D.P.R. n. 275 del 1999, potrà assumere rilievo anche in sede contenziosa.
I riflessi sul piano giuridico
La disciplina dell'uso dell'IA da parte degli studenti nelle prove di verifica e negli elaborati. In assenza di una regola chiara contenuta nel regolamento d'istituto e portata a conoscenza delle famiglie, la contestazione di un uso improprio dello strumento e la conseguente incidenza sulla valutazione o sul profilo disciplinare si espongono a obiezioni fondate sul principio di tipicità delle infrazioni e delle sanzioni che informa lo Statuto delle studentesse e degli studenti (articolo 4 del D.P.R. n. 249 del 1998). L'aggiornamento richiesto dal decreto rappresenta, sotto questo profilo, un'occasione per dotare le scuole di una base regolamentare che oggi spesso manca.
La protezione dei dati personali. L'impiego di piattaforme che trattano dati di minori, talvolta riferiti a condizioni di disabilità o a bisogni educativi speciali, impone una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e una verifica puntuale dei fornitori. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689 vieta già dal febbraio 2025 i sistemi di riconoscimento delle emozioni negli istituti di istruzione, salvo ragioni mediche o di sicurezza, e che l'allegato III del medesimo regolamento qualifica come ad alto rischio i sistemi impiegati per l'accesso ai percorsi formativi, per la valutazione dei risultati dell'apprendimento e per il monitoraggio dei comportamenti durante le prove, con obblighi la cui decorrenza è oggetto delle modifiche in corso di definizione a livello europeo.
La terza, infine, concerne il personale. L'articolo 41 del decreto stabilisce che le decisioni finali relative all'instaurazione, alla modifica e alla cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni della prestazione, non possano fondarsi unicamente su un trattamento automatizzato, riconoscendo al lavoratore il diritto a una motivazione intelligibile e sanzionando con la nullità le decisioni adottate in violazione. È un principio la cui portata rispetto alle procedure informatizzate dell'amministrazione scolastica dovrà essere attentamente vagliata.
Il D.Lgs. 179/2026 non impone alle scuole di ricominciare da capo, ma trasforma in obbligo di legge un percorso che le Linee guida del 2025 avevano soltanto avviato, e lo fa in un momento in cui molti dei tasselli attuativi, dal decreto sulla formazione dei docenti ai criteri di riparto delle risorse, fino alla concreta fisionomia dei comitati tecnico-etici, devono ancora essere definiti. Alle istituzioni scolastiche conviene, nell'immediato, ricognire quanto già adottato in attuazione del D.M. n. 166 del 2025 e predisporre l'aggiornamento di PTOF, patto di corresponsabilità e regolamento d'istituto in modo coordinato, curando in particolare la tipizzazione delle condotte vietate e la coerenza con la disciplina sulla protezione dei dati, così da non dover intervenire più volte sugli stessi atti quando il quadro attuativo sarà completo.










