La vicenda trae origine dal diniego opposto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna all’iscrizione tardiva di una studentessa candidata esterna all’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026. Secondo l’Amministrazione, la domanda non poteva essere accolta poiché presentata oltre il termine ordinario previsto dalla circolare ministeriale e in assenza di “gravi e documentati motivi” idonei a giustificare il ritardo.
La difesa della ricorrente – assistita dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Callà – ha invece evidenziato come il ritardo non fosse imputabile alla studentessa, ma derivasse dal comportamento di un soggetto terzo incaricato della gestione della procedura di iscrizione. Secondo quanto dedotto nei motivi aggiunti, la candidata aveva già provveduto entro i termini al pagamento della tassa e all’invio della documentazione necessaria, confidando legittimamente nella corretta gestione della pratica.
Il TAR Sardegna apre alla tutela cautelare urgente per i candidati esterni: ammissione con riserva a prove INVALSI ed esami preliminari
Una decisione particolarmente interessante in materia di diritto allo studio e partecipazione agli esami di Stato arriva dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, che con decreto monocratico dell’11 maggio 2026 ha disposto l’ammissione con riserva di una candidata esterna alle prove INVALSI e agli esami preliminari necessari per l’accesso alla maturità.
Il provvedimento assume rilievo non soltanto per il caso concreto, ma anche perché affronta un tema sempre più frequente: il rapporto tra termini amministrativi, tutela effettiva del diritto allo studio e possibilità di accesso agli esami di Stato da parte dei candidati privatisti.
Particolarmente significativa appare la parte del ricorso dedicata al rapporto tra formalismo amministrativo e diritto costituzionale allo studio. La difesa ha infatti sostenuto che la Pubblica Amministrazione avesse interpretato in modo eccessivamente rigido la disciplina ministeriale, trasformando un termine ordinatorio in un ostacolo assoluto all’accesso agli esami di Stato. Il ricorso richiama espressamente gli artt. 34 e 95 della Costituzione e insiste sul principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Ma il punto centrale della decisione cautelare riguarda soprattutto il “periculum in mora”. Il TAR Sardegna ha infatti riconosciuto l’esistenza di una situazione di estrema gravità e urgenza, legata alla imminente calendarizzazione delle prove INVALSI e degli esami preliminari. Il Collegio ha rilevato che attendere la camera di consiglio fissata per il 3 giugno 2026 avrebbe potuto determinare la definitiva impossibilità per la candidata di partecipare agli adempimenti propedeutici all’esame di Stato.
Proprio per questa ragione, il Presidente del TAR ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente “solo alle prove INVALSI e agli esami preliminari da sostenere come esterna, se calendarizzati per una data anteriore al 3 giugno 2026”, rinviando invece alla successiva valutazione collegiale la decisione sulla partecipazione vera e propria agli esami di maturità.
Il decreto presenta diversi profili di interesse.
Anzitutto, conferma la crescente attenzione della giurisprudenza amministrativa verso il principio di effettività della tutela cautelare. Il TAR, infatti, non si limita a fissare rapidamente la camera di consiglio, ma riconosce che, in presenza di adempimenti scolastici scanditi da termini ravvicinati e irreversibili, anche pochi giorni di ritardo nella tutela possono tradursi nella perdita definitiva dell’anno scolastico.
In secondo luogo, la decisione valorizza il ruolo delle prove INVALSI e degli esami preliminari come momenti autonomamente lesivi sotto il profilo cautelare. La partecipazione a tali attività viene considerata non come un mero passaggio organizzativo, ma come un requisito essenziale senza il quale la successiva tutela di merito rischierebbe di diventare inutiliter data.
Infine, il decreto appare significativo anche sotto il profilo della lettura sostanzialistica del diritto allo studio. Pur senza pronunciarsi ancora definitivamente sulla fondatezza del ricorso, il TAR mostra attenzione verso situazioni in cui il mancato rispetto di un termine amministrativo derivi da circostanze non imputabili allo studente e possa incidere in modo sproporzionato sull’accesso all’istruzione e agli esami conclusivi del percorso scolastico.
La decisione del TAR Sardegna si inserisce così in un orientamento sempre più sensibile alla necessità di bilanciare le esigenze organizzative dell’Amministrazione con la tutela concreta delle posizioni soggettive degli studenti, soprattutto quando il rigore formale rischia di tradursi nella perdita irreversibile di un intero anno scolastico.










