L’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 ha segnato un passaggio di rilevante portata nel sistema italiano di prevenzione degli illeciti, introducendo una disciplina organica e unitaria dell’istituto del whistleblowing. La riforma ha superato definitivamente il modello previgente fondato sull’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, ampliando tanto l’ambito soggettivo quanto quello oggettivo della tutela e ridefinendo il rapporto tra segnalazione, trasparenza e protezione del segnalante.
Nel contesto scolastico, tale evoluzione assume un significato particolarmente incisivo. La scuola, infatti, pur nella sua funzione primaria di luogo di formazione, resta a tutti gli effetti un’articolazione della Pubblica Amministrazione, soggetta ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità. In questa prospettiva, il whistleblowing si configura non come un istituto estraneo alla dimensione educativa, ma come uno strumento di presidio dell’integrità amministrativa.
Uno degli elementi di maggiore rilievo introdotti dal D.Lgs. 24/2023 è rappresentato dall’ampliamento della nozione di persona segnalante. Il legislatore ha adottato una definizione sostanziale, svincolata dalla tipologia contrattuale, riconoscendo la legittimazione a segnalare a tutti i soggetti inseriti nel contesto lavorativo. Nel comparto scolastico, ciò implica che la facoltà di attivare i meccanismi di tutela non riguarda soltanto il personale docente e ATA, ma si estende a dirigenti scolastici, collaboratori, consulenti, tirocinanti e, più in generale, a chiunque operi, anche temporaneamente, nell’ambito dell’organizzazione.
Parallelamente, il decreto ha ridefinito in termini ampi l’oggetto della segnalazione. Non più soltanto reati, ma qualsiasi comportamento, atto od omissione idoneo a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione. La scelta lessicale del legislatore, volutamente estensiva, evidenzia la funzione preventiva dell’istituto: intercettare situazioni di irregolarità prima che esse assumano rilievo patologico. In ambito scolastico, rientrano quindi nel perimetro applicativo non solo fatti penalmente rilevanti, ma anche illeciti amministrativi, contabili o disciplinari, violazioni procedimentali, utilizzi distorti delle prerogative organizzative o gestionali.
Tale apertura trova tuttavia un limite preciso. Il whistleblowing non può essere utilizzato quale strumento di gestione delle controversie individuali di lavoro. Le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a interessi esclusivamente personali restano escluse dall’ambito applicativo della disciplina. La ratio dell’istituto resta ancorata alla tutela dell’interesse pubblico e non alla risoluzione di conflitti interni.
Di particolare rilevanza operativa è il sistema dei canali di segnalazione. Il D.Lgs. 24/2023 non configura una libertà assoluta di scelta, ma prevede un’articolazione gerarchica fondata sul canale interno quale modalità ordinaria. Solo al ricorrere di specifiche condizioni è consentito il ricorso al canale esterno gestito da ANAC, alla divulgazione pubblica o alla denuncia all’autorità giudiziaria. Nel comparto scolastico, l’assetto delineato dalla prassi ANAC attribuisce centralità al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Tale soluzione risponde all’esigenza di collocare la gestione delle segnalazioni in una sede dotata di autonomia rispetto alle dinamiche interne della singola istituzione.
Il nucleo più innovativo della disciplina resta tuttavia rappresentato dal sistema delle tutele. Il decreto introduce una protezione rafforzata del segnalante, fondata anzitutto sulla garanzia della riservatezza. L’identità del whistleblower è sottratta non solo alla divulgazione indebita, ma anche ai tradizionali meccanismi di accesso documentale. Tale previsione assume una valenza decisiva in un contesto, quale quello scolastico, fortemente caratterizzato da relazioni professionali stabili e spesso prolungate nel tempo.
Accanto alla tutela della riservatezza, il legislatore ha previsto il divieto di ritorsioni, configurando la nullità degli atti adottati in violazione di tale principio. Di particolare rilievo è il meccanismo di inversione dell’onere della prova, che presuppone la natura ritorsiva delle misure pregiudizievoli adottate nei confronti del segnalante, salvo prova contraria. Tale scelta normativa riflette una consapevolezza concreta: le ritorsioni non si manifestano sempre in forme esplicite, ma possono assumere modalità indirette e difficilmente dimostrabili secondo i criteri ordinari.
Nel contesto scolastico, tale assetto produce implicazioni di notevole portata. Le dinamiche organizzative, le assegnazioni di incarichi, le valutazioni professionali e le scelte gestionali possono infatti collocarsi in un’area nella quale la distinzione tra esercizio legittimo della discrezionalità e comportamento ritorsivo può risultare particolarmente sottile. Il sistema di tutela rafforzata del whistleblower mira proprio a prevenire tali ambiguità, promuovendo una cultura amministrativa orientata alla legalità sostanziale.
Resta fermo, per i soggetti qualificati quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, l’obbligo di denuncia ex artt. 361 e 362 c.p. qualora emergano fatti penalmente rilevanti. La segnalazione tramite i canali di whistleblowing non sostituisce tale dovere, ma si colloca su un piano distinto, volto a intercettare un più ampio spettro di condotte.
In definitiva, il whistleblowing non può essere ridotto a mero adempimento procedurale. Esso rappresenta un istituto che incide profondamente sulla cultura organizzativa delle amministrazioni. Nel comparto scolastico, ciò implica un mutamento di prospettiva: la segnalazione non come atto di rottura o di conflitto, ma come forma di partecipazione responsabile alla tutela dell’integrità dell’istituzione.
L’effettiva efficacia della riforma dipenderà, in ultima analisi, dalla capacità delle amministrazioni di superare la tradizionale cultura del silenzio, promuovendo un ambiente nel quale la legalità non sia percepita come vincolo esterno, bensì come valore strutturale dell’azione educativa e amministrativa.








