Questione supplenze brevi
Nei commi 515- 517 vengono introdotte disposizioni che riguardano la gestione delle supplenze brevi dei docenti e sul monitoraggio dei relativi costi.
La norma prevede per le secondarie di primo e secondo grado l'obbligo di sostituzione dei docenti su posto comune, con l'utilizzo del personale dell’organico dell’autonomia per assenze fino a 10 giorni.
Mentre per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.
Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla stretta sulle supplenze, relativi all’anno scolastico in corso, sono destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso.
Sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici
Il comma 518 interviene sull'acquisto dei libri scolastici. A decorrere dall’anno 2026 vengono stanziati 20 milioni di euro annui da ripartire tra i comuni per l’erogazione di contributi da destinare per l’acquisto di libri scolastici per le famiglie di studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado. Il fondo andrà a integrare le misure già esistenti, senza sovrapposizioni e senza duplicazioni.
Con successivo decreto interministeriale del Ministero dell’interno, del Ministero dell'istruzione e del MEF saranno individuati i criteri di ripartizione del fondo tra i Comuni.
Destinatari del beneficio sono i nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro.
Contributo per gli studenti frequentanti una scuola paritaria
Il comma 519 assegna un contributo per gli studenti che frequentano le scuole paritarie.
La norma prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.
Destinatari del beneficio sono i nuclei famigliari con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione.
Rideterminazione dell’organico dell’autonomia e soppressione dell’organico triennale del personale ATA
Nei commi da 520 a 526 vengono introdotte disposizioni che riguardano l’organico dell’autonomia e soppressione dell’organico triennale del personale ATA.
In particolare si interviene sull'organico del docente che ATA, prevedendo la determinazione annuale del fabbisogno nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in luogo di quella triennale. In riferimento al Decreto Ministeriale n.176/2022 è previsto il “riequilibrio territoriale” circa la distribuzione dell’organico nei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028.
In pratica viene eliminata la rilevazione del numero di classi e del numero di posti dell’organico dell’autonomia, distinti per posti comuni, di potenziamento e posti di sostegno, qualora la riduzione del contingente già programmata, riguardi esclusivamente posti del potenziamento dell’offerta formativa.
Nell'adozione del nuovo decreto sugli organici da parte del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata stato-regioni-enti locali.
Con una norma di interpretazione autentica dell'art.1, comma 11 della legge n.71/2024 si stabilisce che il docente abilitato sulla classe di concorso A-23 (italiano per stranieri), se impiegato nei gradi di istruzione inferiori per l’insegnamento dell’italiano L2, mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.
Infine con il comma 526 viene disposta una sanatoria retroattiva delle operazioni di trasferimento del personale docente, educativo e ATA già disposte per l’anno scolastico 2025/2026.
Immissioni in ruolo dirigenti scolastici
Con i commi 527 e 528 si interviene sul Decreto Legge n.198/2022, convertito in legge n.14/2023, per quanto concerne le immissioni in ruolo dirigenti scolastici.
Come si ricorderà il decreto legge in questione aveva previsto una procedura riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici e aveva stabilito che dalla graduatoria nazionale relativa a quella procedura fossero assunti annualmente un numero di dirigenti scolastici pari al 40% dei posti autorizzati, mentre il restante 60% venisse assegnato in ciascuna regione ai vincitori del concorso ordinario regionale, fino all’esaurimento dei posti previsti dal bando. Inoltre lo stesso decreto legge prevedeva che, nel caso in cui in una regione la procedura del concorso ordinario non fosse conclusa al momento delle assunzioni relative all’a.s. 2024/2025, queste ultime venissero effettuate attingendo alla graduatoria della procedura riservata, fatta salva la restituzione negli anni scolastici successivi del contingente dei posti utilizzati in eccedenza rispetto al 40% spettante.
Con le nuove norme introdotte con la legge di bilancio 2026 le graduatorie dei concorsi regionali diventano permanenti fino al loro esaurimento, con la conseguente assunzione, oltre ai vincitori nel numero dei posti previsti dal bando, anche di tutti gli idonei presenti in graduatoria.
LEGGE 30 dicembre 2025 , n. 199 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028
Articolo 1, commi 515-517
(Misure in materia di istruzione)
515. All’articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « può effettuare » sono sostituite dalle seguenti: « deve effettuare,salvo motivate esigenze di natura didattica, »;
b) dopo le parole: « docenti » sono inserite le seguenti: « su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado »;
c) la parola: « che » è sostituita dalle seguenti: « . Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia».
516. All’articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero dell’istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione,con indicazione della durata dell’assenza e della sostituzione, nonché delle spese per
supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre ».
517. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 515, rispetto a quanto osservato nell’anno scolastico 2024/2025, relativi all’anno scolastico in corso, sono destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell’andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747
a 749.
Articolo 1, comma 518
(Fondo per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici)
518. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa
autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell’impiego delle relative risorse.
Articolo 1, comma 519
(Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria)
519. Per l’anno 2026, alle famiglie con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell’istruzione e del merito riconosce un contributo
fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso
sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.
Articolo 1, commi 520-526
(Nuova definizione dell’organico dell’autonomia e soppressione dell’organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)
520. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 64 è sostituito dal seguente:
« 64. L’organico dell’autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all’articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell’ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una previsione pluriennale dell’organico dell’autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonché, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, l’eventuale distribuzione, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione n. 176 del 1° luglio 2022, dell’organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
521. All’articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: « triennale » è soppressa.
522. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, alinea, dopo le parole: « Ministro dell’economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, » e dopo la parola: « adottare » sono inserite le seguenti: « , di norma, »;
b) al comma 335-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla
rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell’offerta formativa ».
523. All’articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « ovvero nell’ambito del decreto di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».
524. A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente.
525. Il personale docente assegnato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ove impiegato in gradi di istruzione
inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.
526. Limitatamente all’anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
Articolo 1, commi 527-528
(Immissioni in ruolo dirigenti scolastici)
527. All’articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: « bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, » sono inserite le seguenti: « fino al suo esaurimento, »;
b) al comma 11-septies, l’ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo è soppresso.
528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,
n. 14, come modificato dal comma 527 del presente articolo.
Articolo 1, commi 813-816
(Finanziamento del progetto “Educare al rispetto – Sport e salute”)
813. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado attraverso programmi educativi basati sull’attività sportiva, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l’anno 2026 per la realizzazione e l’estensione del progetto « Educare al rispetto - Sport e Salute », in collaborazione con la società Sport e salute S.p.A.
814. Le attività del progetto di cui al comma 813 sono finalizzate a:
a) promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell’aggressività e la gestione delle emozioni;
b) diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne;
c) prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.
815. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.
816. Agli oneri derivanti dal comma 813, pari a euro 2 milioni per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 228 del presente articolo.
Articolo 1, comma 817
(Fondo per il contrasto del cyberbullismo)
817. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all’articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall’anno
2026.
Articolo 1, comma 883
(Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere)
883. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell’istruzione e del merito, per il tramite dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
(INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata, a favore dell’INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per
ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Articolo 1, comma 233
(Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all’integrità fisica e rispetto reciproco)
233. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla
violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all’integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento
dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da
ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l’erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell’impiego delle relative risorse.
Articolo 1, comma 368
(Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso)
368. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall’articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, nonché nelle more dell’approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.










